La tassa regionale di proprietà nota come bollo auto è, senza dubbio, una delle più odiate dagli automobilisti. Questo onere obbligatorio da sostenere ogni anno deve essere corrisposto per il solo possesso di un’auto: l’importo va versato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione.

Molti lettori ci hanno chiesto se, nel vendere l’auto dopo il pagamento del bollo, è possibile recuperare gli arretrati, ovvero ottenere il rimborso del bollo per il periodo già versato e non goduto.

Vendere l’auto dopo aver pagato il bollo: è possibile il rimborso?

Il bollo pagato di un’auto venduta non può, di certo, essere trasferito sul nuovo veicolo. Auto nuova, bollo nuovo: questa tassa annuale è inesorabilmente legata all’auto di riferimento, quindi non può passare ad una vettura diversa.

E’ importante sapere che se la proprietà dell’auto dovesse cambiare nel mese previsto per il pagamento del bollo, sarà il nuovo proprietario a dover pagare la tassa. Se il veicolo venisse venduto ad un concessionario, quest’ultimo sarà tenuto a pagare il bollo fino alla vendita effettiva a terzi: di conseguenza, il vecchio proprietario dell’auto non dovrà pagare l’imposta.

E’ possibile farsi rimborsare il bollo già pagato se si vende l’auto?

No, non è possibile ottenere un rimborso in caso di vendita dell’auto.

L’unico modo per non pagare due volte il bollo auto, se intendi acquistare una nuova vettura, è far coincidere la vendita dell’auto con la data di scadenza del bollo.

Quando è possibile ottenere il rimborso del bollo auto?

Gran parte dei lettori ci chiede se è possibile ottenere il rimborso del bollo già pagato in caso di vendita dell’auto. Purtroppo, non è possibile farsi rimborsare.

C’è anche chi ci chiede in quali casi è possibile ottenere il rimborso del bollo auto.

Il rimborso si può ottenere in caso di pagamento doppio, maggiore, errato, di furto o rottamazione.

Riguardo alla rottamazione, questa chance è concessa soltanto agli automobilisti che risiedono in:

  • Piemonte a patto che il periodo di mancato godimento sia pari ad almeno un quadrimestre: in tal caso, l’automobilista può scegliere tra ottenere il rimborso o compensare l’importo versato e non goduto su un altro veicolo;
  • Veneto purché l’importo non sia inferiore a 30 euro. In alternativa, l’automobilista può scegliere la compensazione su una nuova auto;
  • Lombardia purché la rottamazione non avvenga nell’ultimo mese del periodo d’imposta e se l’importo richiesto non sia inferiore a 15,01 euro;
  • Province autonome di Trento e Bolzano a patto che il periodo pagato e non goduto sia di almeno 4 mesi e l’importo da rimborsare sia superiore a 30 euro.