Con risposta dell’Agenzia delle Entrate in merito all’interpello n. 420 del 23 ottobre 2019 avente ad oggetto «Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – Documento commerciale e ventilazione dei corrispettivi», viene data risposta ad una richiesta di chiarimento da parte di un contribuente.

Il quesito

L’istante, un esercente attività al minuto che effettua vendite di migliaia di prodotti con aliquote iva differenti e che applica il meccanismo della ventilazione, è obbligato alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.

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Lo stesso ha un volume d’affari di oltre 400 mila euro, motivo per cui, ai sensi di legge, è tenuto a rilasciare ai propri clienti un “documento commerciale”. Egli chiede se, per tale motivo, debba apporre in esso anche l’indicazione dell’aliquota Iva applicata a ciascun prodotto.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

La risposta dell’ADE è la seguente: «tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 – fatta eccezione per le operazioni esonerate con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 – memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. Nelle specifiche tecniche contenute nell’allegato “Tipi dati per corrispettivi – versione 6.0”, è indicata un’apposita stringa informatica in cui specificare l’applicazione del metodo della ventilazione dell’IVA sui corrispettivi.

Al fine di evitare l’indicazione dell’aliquota IVA nel documento commerciale, non rilevabile all’atto della cessione dei singoli beni per le motivazioni evidenziate dall’istante, è possibile inserire nel documento medesimo la dicitura “AL – Altro non IVA».