Le fasce di reperibilità per le visite fiscali, dopo la sentenza TAR Lazio n. 16305/2023 (recepita dall’INPS con il messaggio n. 4640/2023), si sono equiparate tra lavoratori dipendenti settore privato e quello pubblico. Non ci sono più differenze. In particolare prima delle novità:

  • lavoratori settore privato:
    • dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00;
  • lavoratori settore pubblico
    • dalla 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Dopo la menzionata sentenza, gli orari di visite fiscali per i lavoratori settore pubblico diventano le stesse già previste per quelli del settore privato.

Quindi, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, sabato e domenica inclusi.

Gli esonerati

Come noto, le fasce di reperibilità visite fiscali entrano in gioco quando il lavoratore prende giorni di malattia dal lavoro. Sono, dunque, finalizzate a verificare che effettivamente il lavoratore è impossibilitato a svolgere la propria attività a causa della malattia indicata nel certificato inviato dal medico curante.

Le visite fiscali possono essere inviate direttamente dall’INPS o anche dietro richiesta del datore di lavoro. La legge, comunque, prevede casi di esonero dalla reperibilità. Attualmente sono esonerati dalle visite fiscali:

  • lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati con patologie gravi che richiedono terapie salvavita o con stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
  • dipendenti pubblici in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita, malattie per le quali è stata riconosciuta causa di servizio (non per tutti i dipendenti pubblici) o stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Assenza alle visite fiscali: le strade per giustificarsi

Laddove il lavoratore dovesse ricevere visite fiscali e non viene trovato, questi è soggetto ad una sanzione. Tale sanzione si concretizza in una decurtazione dalla retribuzione del 100% per i primi giorni di malattia e del 50% per i successivi giorni.

Ad ogni modo la sanzione non scatta subito. Infatti, se il lavoratore non viene trovato è invitato a recarsi, in una data specifica, presso gli ambulatori della struttura INPS territorialmente competente.

L’invito è finalizzato ad accogliere le motivazioni che giustificano l’assenza. Per essere accolte deve trattasi di “giustificati motivi”. Per tali possono, ad esempio, considerarsi:

  • visite mediche presso il proprio medico curante;
  • necessità di cure odontoiatriche urgenti;
  • necessità di recarsi a fare esami di laboratorio, radiografie, ecc. e necessità di andare a ritirare i relativi referti;
  • bisogno di recarsi in farmacia;
  • visite a parenti in ospedale, se ovviamene l’orario di visite coincide con quello delle fasce di reperibilità.

Se, quindi, ad esempio il lavoratore riceve una visita fiscale il giorno 16 gennaio 2024 alle ore 11:00 e non lo si troverà in casa, questi potrà giustificare l’assenza presentando lo scontrino della farmacia in cui si è recato e da cui si evince orario e data di acquisto del prodotto. Oppure se era assente perché è andato a ritirare il referto della radiografia, deve dimostrare che in quell’ora di quel giorno era assente per tale motivo (può farsi rilasciare documentazione dal centro di radiologia da cui si evince ora e giorno di ritiro del referto).

Riassumendo…

  • la sentenza TAR Lazio n. 16305/2023 (recepita dall’INPS con il Messaggio 4640/2023) stabilisce che per i dipendenti pubblici le fasce di reperibilità diventano uguali a quelli del settore privato
  • quindi, per tutti i lavoratori, le visite fiscali possono arrivare dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, sabato e domenica inclusi
  • se dovesse cambiare l’indirizzo di reperibilità per le visite fiscali è bene che il lavoratore lo comunichi prontamente all’INPS
  • se il lavoratore non si troverà in casa alla visita, questi è invitato a giustificarsi presso la sede INPS territorialmente competente
  • se la giustificazione non è valida, potrà subire conseguenze disciplinari e sanzionatorie.