Il lavoratore dipendente che si trova in malattia è chiamato a rispettare le c.d. fasce di reperibilità. Ossia, l’arco temporale della giornata in cui sui potrebbe ricevere visite fiscali da parte dei medici INPS.

In tali fasce orari, dunque, il lavoratore deve farsi trovare all’indirizzo di reperibilità indicato all’INPS stesso. Attualmente, dopo la sentenza TAR Lazio n. 16305/2023, le fasce di reperibilità sono dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 (sabato e domenica inclusi). Sia per i lavoratori dipendenti settore privato sia per quelli pubblici.

È giunto in redazione, proprio in merito alla malattia e visite fiscali, un quesito da parte di un nostro lettore.

Sono un lavoratore dipendente in malattia. Per adesso i giorni dati dal mio medico curante sono di un mese e 15 giorni. Attualmente sono in Italia. Ma visto il periodo prolungato di malattia e visto che qui sono solo, vorrei recarmi in Germania da mia sorella per tutto il citato periodo. Sono a chiedere se posso spostarmi e se le fasce di reperibilità per le visite fiscali restano le stesse.

Il domicilio di reperibilità

Chi è in malattia, come anticipato in premessa, deve rispettare le già dette fasce di reperibilità. Le visite fiscali possono arrivare direttamente dall’INPS o anche dietro richiesta del datore di lavoro.

Laddove il lavoratore, quando ricevere la visita fiscale, non viene trovato al domicilio di reperibilità indicato, viene invitato a presentarsi, in una certa data, alla struttura INPS territorialmente competente. In tale occasione potrà giustificare (con prova) perché era assente. L’assenza dalle visite fiscali può essere solo per giustificati motivi (ad esempio si era assenti perché è stato necessario recarsi dal medico curante per farsi prescrivere del medicinale).

È importante, laddove il lavoratore dovesse cambiare indirizzo di reperibilità comunicarlo tempestivamente all’INPS.

La variazione dell’indirizzo di reperibilità per le visite fiscali può essere fatta dal lavoratore mediante il servizio web denominato “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” e raggiungibile dal sito istituzionale INPS (si accede con credenziali SPID, CIE o CNS).

In alternativa, è possibile chiamare il Contact Center dell’INPS (numero 803 164, gratuito da telefono fisso e 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) oppure rivolgersi all’Ufficio Medico Legale della struttura INPS territorialmente competente.

Visite fiscali quando si va all’estero

Durante il periodo di malattia è possibile recarsi all’estero. In tal caso è necessario comunicarlo all’INPS. L’istituto a sua volta effettuerà una valutazione medico legale, anche mediante convocazione a visita ambulatoriale preventiva, per verificare che non vi siano possibili rischi di aggravamento conseguenti allo spostamento.

Se il trasferimento è in un Paese extra UE, l’INPS verificherà altresì la sussistenza di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero e rilasciare conseguentemente l’autorizzazione.

Una volta che l’INPS ha dato consenso è possibile spostarsi. In tal caso, il lavoratore deve anche comunicare l’indirizzo estero relativo al cambio di reperibilità, al fine di consentire eventuali visite fiscali nel Paese estero (le fasce di reperibilità restano invariate).