Nel corso dell’audizione parlamentare dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto il superbonus 110% di qualche giorno fa, sono stati, tra l’altro, chiesti chiarimenti in merito alla modalità, ai contenuti e ai tempi del visto di conformità, nonché agli effetti sanzionatori nei casi di visti carenti, incompleti o tardivi.

La risposta alla domanda è stata data dal direttore Avv. Ernesto Maria Ruffini, il quale ha fatto sapere che l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una nuova prossima circolare dedicata ai chiarimenti in materia di superbonus, fornirà indicazioni in merito ai documenti da acquisire e ai relativi riscontri da eseguire per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni.

Il visto di conformità nel superbonus 110%: la check-list dei commercialisti

Il visto di conformità, ricordiamo, va acquisito laddove chi intende beneficiare del superbonus 110% vuole optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

In tal caso, infatti, la normativa di riferimento (art. 119 del decreto Rilancio), prevede che è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Tale visto può essere rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, quindi:

  • dottori commercialisti
  • ragionieri e periti commerciali
  • consulenti del lavoro
  • responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Il CNDCEC (Consiglio Nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili) a tal proposito ha emanato un documento contenente una Check-list per il rilascio del visto.

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