La decorrenza dell’obbligo di visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi in cui è portato in detrazione il superbonus, è stata ben delineata dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n° 16/E del 28 novembre. Sono interessate dall’obbligo le spese sostenute dal 12 novembre in avanti. Dunque rileva il principio di cassa. Ciò vale anche per le imprese, per le quali di norma il bonus è determinato in base al principio di competenza?

Visto di conformità e asseverazione per tutti i bonus edilizi

Con il D.

L. 157/2021, c.d decreto Antifrode, l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla documentazione attestante il bonus, è esteso alle seguenti casistiche:

  • utilizzo della detrazione 110 nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
  • cessione o sconto in fattura di tutti i bonus casa, non solo per il superbonus 110.

Inoltre, i tecnici devono asseverare la congruità delle spese. Per i bonus edilizi diversi dal superbonus, va attestata la sola congruità delle spese. Non anche i requisiti tecnici dell’intervento.

Sull’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n° 16/E ne ha ben chiarito la sua decorrenza.

Visto di conformità e asseverazione. Principio di cassa anche per le imprese

L’obbligo di apposizione del visto di conformità, introdotto per la fruizione del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi del contribuente, trova applicazione per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa.

L’obbligo riguarda fatture emesse con pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto “Antifrode”. Difatti, rileva il principio di cassa.

Da qui:

  • non è richiesto il visto di conformità per le spese relative all’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2020 (modello 730/2021 o modello Redditi 2021),
  • anche se presentata dopo l’11 novembre 2021.

Tale obbligo non sussiste neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2020.

Ciò vale anche per le imprese, per le quali di norma il bonus è determinato in base al principio di competenza?

Ebbene la risposta è affermativa.

A tal fine, l’Agenzia delle entrate ritiene che:

Per ragioni di sistematicità nell’applicazione delle disposizioni previste dal Decreto anti-frodi e tenuto conto dello specifico obiettivo dallo stesso perseguito di contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti d’imposta e detrazioni, si ritiene che, anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità trovi applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa.

Dunque stesse indicazioni per privati e imprese.