Nella consulenza giuridica n. 10 del 5 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni riguardo ai voucher viaggi d’istruzione. Più precisamente, spiega la procedura per il corretto trattamento IVA per le attività cancellate a causa della pandemia Covid.

I titoli a rimborso di attività cancellate per Coronavirus vengono considerati buoni corrispettivi multiuso in quanto, al momento dell’emissione, non si conosce la tipologia dei servizi fruibili con il voucher. Perciò, non si conosce la disciplina IVA applicabile alle prestazioni a cui i buoni danno diritto al momento dell’emissione.

Il documento dell’AdE offre chiarimenti soprattutto ai tour operator. Per i voucher a titolo di rimborso non fruiti, le fatture verranno riemesse all’atto della fruizione.

Voucher viaggi d’istruzione: indicazioni IVA dall’Agenzia delle Entrate

Qual è il corretto trattamento IVA dei voucher a rimborso dei viaggi d’istruzione cancellati a seguito dell’emergenza Covid-19? Considerando che le somme per i viaggi sono state anticipate ed i voucher non sono stati fruiti a seguito delle disposizioni del Dpcm 25 febbraio 2020?

I voucher sostitutivi dei viaggi di istruzione emessi dalle agenzie rientrano tra i buoni corrispettivo multiuso perché, all’atto dell’emissione, non è nota la tipologia dei servizi fruibili. Di conseguenza, è impossibile determinare la disciplina IVA da applicare alle relative prestazioni a cui i voucher danno diritto al momento dell’emissione.

La consulenza giuridica numero 10 del 5 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che le agenzie di viaggio possono riemettere le fatture all’atto della fruizione dei voucher viaggi d’istruzione. E’ necessario caricare sul sistema di interscambio delle scuole le note di variazione di accredito a storno del pagamento ricevuto.

L’art. 88-bis, comma 8 del Decreto Cura Italia ha previsto che il rimborso può essere effettuato dall’organizzatore anche tramite emissione di un voucher dello stesso importo in favore del proprio contraente, utilizzabile entro 24 mesi dall’emissione.

Voucher viaggi d’istruzione: indicazioni del Fisco per il trattamento IVA

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per il corretto trattamento dell’IVA.

A tale proposito, l’Amministrazione finanziaria richiama l’art. 26, co. 2 del Decreto IVA: stabilisce che se un’operazione per cui sia stata emessa fattura in seguito viene meno (in tutto o in parte) a causa di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti nel contratto, il cedente del bene o prestatore del servizio può portare in detrazione l’imposta relativa alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.

Secondo la risoluzione n. 85 del 2009, non è rilevante la modalità con cui si verifica la causa della variazione: l’importante è che venga effettuata la registrazione della variazione con relativa causa. Tra tutte le cause possibili, rientra il recesso per impossibilità della prestazione a seguito di un divieto normativo.

In pratica, le agenzie di viaggio possono emettere una nota di variazione all’atto del rimborso delle somme o di emissione dei voucher.