Anche le imprese familiari possono applicare la flat tax incrementale prevista nella Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023. Stessa cosa dicasi per l’azienda coniugale. Tuttavia, è necessario che l’attività non si gestita in forma societaria. A ogni modo, la tassa piatta è applicata solo ai redditi riconducibili al titolare dell’impresa.
Queste sono le principali indicazioni operative che l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco nella circolare, in bozza, pubblicata due settimane fa.
Vediamo nello specifico quali sono le indicazioni fornite in riferimento alle imprese familiari.
La flat tax
La legge n. 197/2022 (c.d. legge di bilancio 2023) ha introdotto la c.d. “tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”. La tassa piatta trova applicazione limitatamente all’anno d’imposta 2023, quale alternativa alla tassazione ordinaria Irpef.
In particolare al comma 55 della legge citata è previsto che per
il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.
La flat tax non riguarda le nuove partite Iva.
Flat tax. Le regole per le imprese familiari
Come accennato in premessa, la flat tax può essere applicata ai redditi 2023 anche dalle imprese familiari e coniugali.
Tenendo conto che:
- l’attività non deve essere svolta in forma societaria,
- la tassazione sostituiva riguarda solo i redditi riconducibili al titolare dell’impresa.
Nella circolare sulla tassa piatta, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’incremento di reddito ossia la base imponibile della flat tax dovrà essere individuato:
- prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023 (comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge) rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente;
- ciò solo ai fini della verifica dell’effettivo incremento reddituale.
Resta fermo che l’imposta sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento alla quota di reddito attribuita all’imprenditore.
Ad esempio, qualora il maggior reddito conseguito dall’impresa familiare nel triennio sia pari a euro 100.000 e il reddito dalla stessa conseguito nel 2023 sia pari a euro 130.000, l’incremento reddituale (al netto della franchigia) è pari a euro 25.000. Supponendo che la quota di reddito dell’imprenditore sia pari al 51 per cento del reddito dell’impresa, la base imponibile assoggettata alla “flat tax incrementale” sarebbe di euro 12.750 (pari al 51 per cento di euro 25.000).
Riassumendo…
- la flat tax si applica anche alle imprese familiari non gestite in forma societaria;
- la base imponibile della tassa piatta dovrà essere individuata prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023;
- la tassa piatta si applica solo in riferimento alla quota di reddito attribuita all’imprenditore, dunque il reddito riconducibile ai collaboratori non può essere soggetto a flat tax.