Flat tax incrementale. Chiarimenti ufficiali (pubblicazione testo finale circolare n° 18 Agenzia delle entrate)

L'Agenzia delle entrate conferma tuti i chiarimenti forniti nella prima bozza della circolare, comprese le indicazioni sulle modalità di calcolo
1 anno fa
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flat tax incrementale
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L’Agenzia delle entrate nella giornata di ieri ha pubblicato la circolare n°18 sulla flat tax incrementale che rende ufficiali i chiarimenti forniti con la precedente circolare pubblicata in bozza per la consultazione pubblica. La fase di consultazione pubblicata era finalizzata a permettere anche ai professionisti del settore fiscale di presentare eventuali osservazioni o proposte di modifiche circa le indicazioni fornite dal Fisco.

Detto ciò, sono confermati i chiarimenti pubblicati circa tre settimane fa sull’applicazione della tassa piatta al regime forfettario, alle imprese familiari, coniugali, ecc.

Anche i chiarimenti sulle modalità di calcolo rimangono invariati.

La flat tax incrementale

La flat tax è stata introdotta in via sperimentale ossia solo per il 2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio 2023). Commi da 55 a 57.

La tassa piatta al 15% opera quale alternativa alla tassazione ordinaria Irpef. Infatti si configura quale tassazione sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale. La sua applicazione consente, rispetto ad una parte di reddito prodotto nel 2023, di non pagare l’Irpef e dunque di non attivare, seppur parzialmente, gli scaglioni reddituali che contraddistinguono la tassazione ordinaria.

La flat tax al 15% si calcola su opzione del contribuente, ai redditi prodotti in più nel 2023 rispetto al reddito più alto del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022). Si deve considerare solo il reddito di impresa o da lavoro autonomo non quello complessivo. Il reddito su cui calcolare la tassa piatta (reddito 2023-reddito più alto tra quello 2020-2021 e 2022): non può superiore a 40.000 euro, deve essere ridotto di un importo pari al 5 per cento del reddito più alto del triennio 2020-21-22.

La parte del reddito di impresa o di professione che non è assoggettabile alla flat tax concorre al reddito complessivo ai fini Irpef e relative addizionali: secondo gli ordinari scaglioni reddituali e di imposizione percentuale.

A ogni modo la tassa piatta consente di ottenere un bel risparmio d’imposta.

Flat tax incrementale. Chiarimenti ufficiali (circolare 18 Agenzia delle entrate)

Circa tre settimane fa l’Agenzia delle entrate aveva pubblicato la bozza della circolare contenente i primi chiarimenti sulla flat tax. Ieri, è stata pubblicata la versione definitiva del documento di prassi. La circolare n°18.

In sostanza vengono confermati i chiarimenti di prassi della prima versione della circolare.

Dunque, sono esclusi dalla tassa piatta: i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza” ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del TUIR5 6; i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all’articolo 116 del TUIR7; i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli associati.

La flat tax è esclusa per chi è in regime forfettario.

Chi ha aperto la partita iva nel 2023 non potrà applicare la flat tax. Infatti, in tale situazione sarebbe impossibile  determinare l’incremento reddituale richiesto dalla norma stessa in assenza dei dati relativi al triennio precedente o ad un anno completo dello stesso triennio. Dunque non ci sarebbe una base di raffronto per individuare il reddito da assoggettare a flat tax (vedi pr. precedente).

La circolare in esame conferma la possibilità di applicare, in alcuni casi, la tassa piatta su tutto il reddito 20233. Ciò vale laddove il raffronto tra il reddito 2023 e quello più alto del triennio precedente sia negativo. Stessa cosa dicasi laddove la differenza sia pari a zero.

Approfondimento

Nel complesso i redditi rilevanti ai fini della flat tax sono quelli indicati nel modello “Redditi persone fisiche”:

  • ai quadri RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni);
  • LM (reddito d’impresa o di lavoro autonomo, derivante dall’esercizio di arti e professioni, conseguito dalle persone fisiche che fruiscono del regime forfetario o del regime c.d. “di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità);
  • RF (reddito d’impresa in contabilità ordinaria), RG (reddito ’impresa in regime di contabilità semplificata) e RD (Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole).

Infine, la circolare definitiva, rispetto alla bozza precedente, chiarisce che rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali. Laddove accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del TUIR2, limitatamente ai redditi d’impresa.

Riassumendo…

  • l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la versione definitiva della flat tax;
  • nel complesso sono confermati i chiarimenti contenuti nella precedente bozza della circolare;
  • sono esclusi i redditi prodotti in società o associazione;
  • la partecipazione in una società di persone o in una società di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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