Flat tax incrementale. Le regole per i forfettari, esclusione solo parziale (circolare Agenzia delle entrate)

In alcuni casi, i contribuenti in regime forfettario possono sfruttare i vantaggi della flat tax incrementale
1 anno fa
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flat tax

I contribuenti in regime forfettario possono sfruttare i vantaggi della flat tax incrementale prevista nella Legge n°197/2023, Legge di bilancio 2023? Potremmo dire, al contempo, sì e no. L’Agenzia delle entrate, con la bozza della circolare messa pochi giorni fa in consultazione pubblica, ha rilasciato i primi chiarimenti sulla flat tax.

In particolare sono stati individuati i soggetti ei redditi rispetto ai quali è possibile risparmiare sulle imposte da versare allo Stato grazie alla flat tax incrementale. Non si deve confondere la flat tax ordinaria, termine con il quale molti addetti ai lavori individuano il regime forfettario, con la flat tax incrementale.

Quest’ultima introdotta dalla Legge di bilancio 2023 in favore di imprese e lavoratori autonomi non in regime forfettario.

Detto ciò, vediamo se chi opera in regime forfettario ha qualche possibilità di sfruttare comunque la flat tax incrementale.

La flat tax incrementale

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio 2023), all’articolo 1, commi da 55 a 57, ha introdotto un regime agevolativo opzionale, c.d. “tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”, limitatamente all’anno d’imposta 2023. Sostitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale.

La flat tax al 15% si applica ai redditi prodotti in più nel 2023 rispetto al reddito più alto del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022).

A confronto si prende sempre il reddito di impresa o da lavoro autonomo non quello complessivo.

A ogni modo, la base imponibile (reddito 2023-reddito più alto tra quello 2020-2021 e 2022):

  • non può superiore a 40.000 euro,
  • deve essere decurtata di un importo pari al 5 per cento del reddito più alto del triennio 2020-21-22.

L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

Possono avvalersi dei vantaggi della flat tax le persone fisiche che sono titolari di redditi di impresa o da lavoro autonomo.

Con alcune esclusioni. Non è sufficiente la titolarità di un reddito da lavoro autonomo o di impresa (perchè magari può derivare da partecipazione in società o associazione) ma rileva l’effettivo esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo.

La Flat tax incrementale. Le regole per i forfettari

In premessa, ci siamo chiesti se i contribuenti in regime forfettario possono sfruttare i vantaggi della flat tax incrementale.

Ebbene, si riporta un passaggio della circolare sulla flat tax:

Può, tuttavia, accedere al regime agevolativo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla relativa norma introduttiva) il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.

Ancora,  l’adesione al regime forfetario in uno o più degli anni dal 2020 al 2022 non preclude l’accesso al regime della “flat tax incrementale” per l’anno d’imposta 2023. In tal caso, per la determinazione dell’incremento reddituale da assoggettare a tassazione, anche il reddito assoggettato al regime forfettario è utilizzato per determinare l’incremento del 2023. Qualora questo rappresenti il maggiore del triennio.

Riassumendo…

  • Il reddito assoggettabile a flat tax, non può superiore a 40.000 euro. E deve essere decurtato di un importo pari al 5 per cento del reddito più alto del triennio 2020-21-22;
  • la flat tax ha un’aliquota pari al 15%;
  • anche chi è uscito dal regime forfetario nel 2023 o in corso d’anno potrà sfruttare la flat tax incrementale;
  • il reddito prodotto in regime forfetario nel triennio 2020-2021-2022 o in solo anno di quelli citati, può essere utilizzato come raffronto ai fini dell’individuazione del reddito da tassare con la flat tax.

 

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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