Flat tax incrementale e regime forfettario. Nella circolare n°18/e 2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che chi è in regime forfetario ma supera il limite dei ricavi/compensi di 100.000 euro in corso d’anno, può applicare la flat tax.
Sembrerebbe trattarsi di un’apertura assoluta, tuttavia non è così. Infatti, a monte devono esser rispettati i requisiti base per l’applicazione della tassa piatta.
Vediamo nello specifico, in quali caso il contribuente in regime forfettario che va oltre i 100.000 euro di ricavi/compensi può applicare la flat tax.
Il regime forfettario 2023. Requisiti di accesso
Da quest’anno, con effetti anche per chi era già in forfettario nel 2022, possono accedere al regime agevolato:
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000 euro;
- hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.
Il comma 71 della Legge 190/2014 (come modificata di recente dalla Legge 197/2022) dispone che:
Il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. (1)
Dunque, laddove il contribuente in regime forfettario dovesse superare la soglia di 85.000 euro e anche quella di 100.000 euro, passa al regime “ordinario” già dall’anno di superamento del citato limite di 100.00 euro
Al superamento dei 100.00 euro si paga l’Irpef per tutto l’anno.
Flat tax incrementale. Il caso del forfettario che supera 100.000 euro
Circa i rapporti tra regime forfettario e flat tax, nella circolare n°18/2023, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco che:
L’accesso al beneficio fiscale in esame è precluso, inoltre, a coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014. Può, tuttavia, accedere al regime agevolativo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla relativa norma introduttiva) il contribuente che decada dal regime forfettario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.
Dunque, se nel 2023 il contribuente in regime forfettario supera la soglia di 100.000 euro, ai redditi prodotti in più rispetto a quello più alto del triennio precedente (20-21-22), potrà applicare la tassa piatta.
A ogni modo sarà necessario:
- che l’attività sia stata svolta per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento;
- ragguagliare all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno.
La prima condizione deve sempre sussistere.
La tassa piatta si applicherà anche quando il parametro di confronto rispetto al reddito del 2023 sia negativo, ossia non ci sia un incremento di reddito 2023. In tale caso, il reddito soggetto alla tassa piatta incrementale è tutto quello dell’anno 2023, sempre nei limiti di 40.000 euro.