Non possono farsi rientrare tra i beneficiari del superbonus 110% le fondazioni di diritto privato per le quali non è riconosciuta la qualifica di ONLUS. Lo dice l’Agenzia delle Entrate in risposta ad apposita istanza di interpello.
In particolare la richiesta di chiarimenti è arrivata da una Fondazione di diritto privato non avente scopo di lucro, con autonomia statutaria e gestionale, e che persegue come scopo di utilità sociale quello di dare assistenza agli anziani e a coloro che per vecchiaia o per altra causa siano in tutto o in parte inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e bisognosi di un alloggio e di assistenza.
La Fondazione, dunque, ha domandato all’Agenzia delle Entrate se può per gli alloggi destinati a tale scopo, godere del superbonus 110%.
Niente superbonus 110% per la fondazione di diritto privato
L’Agenzia delle Entrate fornisce le proprie precisazioni con la Risposta n. 251/E del 2021, in cui innanzitutto ricorda che tra i soggetti ammessi a beneficiare del superbonus 110% rientrano tra l’altro:
- le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
- le ODV (Organizzazioni di volontariato) iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991
- le APS (Associazioni di promozione sociale) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000.
Per tali soggetti, poiché la normativa di riferimento del superbonus 110% (art. 119 decreto Rilancio) non prevede alcuna limitazione, ne consegue che il beneficio fiscale si applica per tutti gli interventi agevolabili (trainanti e trainati) ed indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi (vedi anche Superbonus 110% ad ampio raggio per ONLUS, ODV e APS). Restano, in ogni caso escluse dal superbonus, anche per tali soggetti, gli immobili menzionati al comma 15-bis del citato art. 119 del decreto Rilancio, ossia quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:
- A/1 (abitazioni di tipo signorile)
- A/8 (abitazioni in ville)
- A/9 solo se non aperti al pubblico (castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Dopo la doverosa ricostruzione, l’Agenzia delle Entrate giunge a concludere che la Fondazione di diritto privato in questione, non rientrando tra i soggetti di cui sopra (ONLUS, ODV e APS) non può accedere al superbonus 110%.
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