Fondazioni di diritto privato escluse dal superbonus 110%

Per godere del superbonus 110% la fondazione di diritto privato deve avere, ad esempio, la qualifica di ONLUS
4 anni fa
1 minuto di lettura
Fondazioni di diritto privato escluse dal superbonus 110%

Non possono farsi rientrare tra i beneficiari del superbonus 110% le fondazioni di diritto privato per le quali non è riconosciuta la qualifica di ONLUS. Lo dice l’Agenzia delle Entrate in risposta ad apposita istanza di interpello.

In particolare la richiesta di chiarimenti è arrivata da una Fondazione di diritto privato non avente scopo di lucro, con autonomia statutaria e gestionale, e che persegue come scopo di utilità sociale quello di dare assistenza agli anziani e a coloro che per vecchiaia o per altra causa siano in tutto o in parte inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e bisognosi di un alloggio e di assistenza.

La Fondazione, dunque, ha domandato all’Agenzia delle Entrate se può per gli alloggi destinati a tale scopo, godere del superbonus 110%.

Niente superbonus 110% per la fondazione di diritto privato

L’Agenzia delle Entrate fornisce le proprie precisazioni con la Risposta n. 251/E del 2021, in cui innanzitutto ricorda che tra i soggetti ammessi a beneficiare del superbonus 110% rientrano tra l’altro:

  • le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
  • le ODV (Organizzazioni di volontariato) iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991
  • le APS (Associazioni di promozione sociale) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000.

Per tali soggetti, poiché la normativa di riferimento del superbonus 110% (art. 119 decreto Rilancio) non prevede alcuna limitazione, ne consegue che il beneficio fiscale si applica per tutti gli interventi agevolabili (trainanti e trainati) ed indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi (vedi anche  Superbonus 110% ad ampio raggio per ONLUS, ODV e APS). Restano, in ogni caso escluse dal superbonus, anche per tali soggetti, gli immobili menzionati al comma 15-bis del citato art. 119 del decreto Rilancio, ossia quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  • A/1 (abitazioni di tipo signorile)
  • A/8 (abitazioni in ville)
  • A/9 solo se non aperti al pubblico (castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Dopo la doverosa ricostruzione, l’Agenzia delle Entrate giunge a concludere che la Fondazione di diritto privato in questione, non rientrando tra i soggetti di cui sopra (ONLUS, ODV e APS) non può accedere al superbonus 110%.

Potrebbero anche interessarti:

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

BNP Paribas: Certificato sul settore farmaceutico con rendimenti potenziali fino al 7,80% annuo
Articolo precedente

Memory cash collect ad alto rendimento per investire sul settore farmaceutico

Come funzionava lo schema Ponzi di Madoff
Articolo seguente

Lo schema Ponzi di Madoff attirava clienti investitori con il trucco dell’esclusività