Fondo di Garanzia, come aumentare la durata (fino a 10 anni) e/o l’importo (fino a 30.000 euro) delle operazioni già ammesse

Maggior importo del prestito (fino 30.000 euro) e maggior durata (fino a 10 anni). Nuova circolare ABI. Come richiedere l’adeguamento.
4 anni fa
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Con riferimento a quanto previsto dalla lettera m-bis comma 1 art. 13 del Decreto-legge dell’8 aprile 2020, convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, e alle modalità di adeguamento descritte nella circolare n .12/2020, si comunica che, a partire da oggi, è possibile inviare al Gestore le richieste di adeguamento in aumento di durata e/o di importo delle operazioni già ammesse al Fondo di garanzia ai sensi della lettera m), comma 1, articolo 13 del DL Liquidità”. Questo è quanto reso noto, a mezzo comunicato stampa, dal Mediocredito Centrale

Le modifiche riguardano:

  • maggior importo del prestito (fino a 30.000 euro);
  • maggior durata (fino a 10 anni).

Queste novità sono state apportate dalla legge 40/2020 che ha aumentato l’importo massimo finanziabile (a 30.000 euro) e la durata massima (da 6 a 10 anni).

 

Come procedere?

Il caricamento del tracciato relativo alle suddette richieste di adeguamento dovrà avvenire mediante la funzionalità “FdG/Flussi Elettronici/Flussi Variazioni ML” disponibile sul Portale del Fondo di Garanzia e seguendo le istruzioni contenute nella Guida all’invio delle richieste di variazione in aumento delle operazioni ammesse ai sensi della lettera m).

Non saranno accettate richieste di adeguamento inviate tramite Allegato 5.

I soggetti richiedenti dovranno contattare preventivamente il Gestore Mediocredito Centrale per ottenere l’apposita abilitazione.

Il codice ottenuto per la comunicazione massiva è lo stesso che viene utilizzato per l’invio massivo delle domande in fase di ammissione alla garanzia.

La procedura dovrà essere utilizzata esclusivamente qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione del finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito. Qualora, invece, l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente e la predisposizione di un piano d’ammortamento separato, dovrà essere inviata al Gestore una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo riferita al relativo contratto di finanziamento”.

 

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