Il contributo a fondo perduto perequativo è erogato, dall’Agenzia delle Entrate, a seconda della scelta operata del richiedente nel modello di domanda:
- nella forma dell’accredito diretto in conto corrente
- oppure come credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel Modello F24.
La domanda arrivata in redazione è se successivamente, tale scelta può essere modificata e se si fino a quando sarà possibile farlo?
Come utilizzare il fondo perduto perequativo
Relativamente alla modalità di erogazione del contributo fondo perduto perequativo, il soggetto richiedente opera la scelta di come intende ottenerlo barrando, nella domanda, alternativamente la casella relativa all’opzione di accredito sul conto corrente o la casella relativa all’opzione di riconoscimento del credito.
Nel primo caso, deve anche riportare l’IBAN (il quale deve essere intestato al richiedente il beneficio o, comunque, cointestato).
Al fine di consentirne l’utilizzo in compensazione, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 73 del 16 dicembre 2021 ha individuato il codice tributo “6957”.
Il cambio di utilizzo
Si tenga presente che la scelta tra utilizzo in compensazione e accredito diretto in c/c del contributo a fondo perduto perequativo:
- è irrevocabile
- e riguarda l’intero importo del contributo (non può scegliersi di avere il beneficio in parte come accredito ed in parte come credito d’imposta).
Come si evince anche dalla guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate, la scelta della modalità di erogazione indicata nella domanda, può essere modificata dal richiedente. Tuttavia, è fissato un limite temporale. Ciò può essere fatto fino al momento del riconoscimento del contributo stesso (l’esito della richiesta è disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.
Dopo tale momento, l’opzione di utilizzo non può più essere cambiata.
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