Ancora pochi giorni per inviare le istanze di contributo a fondo perduto previsto in favore delle start-up dal decreto Sostegni-bis. Infatti, le domande possono essere inviate all’Agenzia delle entrate entro il 9 dicembre.
Ecco come presentare la domanda senza commettere errori.
Il contributo a fondo perduto per le start-up
Il contributo a fondo perduto in favore delle start-up, è stato previsto dall’art.1-ter D.L. 73/2021, c.d decreto Sostegni-bis. Nello specifico, possono accedere al contributo a fondo perduto le start-up.
Tali soggetti non hanno diritto all’indennizzo previsto per la generalità degli operatori perchè non rispettano il requisito della perdita di fatturato enunciato all’art.1 dello stesso decreto Sostegni-bis.
Il contributo è pari a 1.000 euro.
Istanze entro il 9 dicembre
Per dare piena attuazione alla norma sono stati adottati:
- un decreto MEF che ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione della norma (GU Serie Generale n.264 del 05-11-2021)
- un provvedimento dell’Agenzia delle entrate datato 8 novembre.
Con tale ultimo provvedimento, l’Agenzia delle entrate ha individuato: i termini di presentazione delle istanze, il contenuto e le relative istruzioni di compilazione.
Le istanze possono essere inviate tra il 9 novembre e il 9 dicembre.
Dunque, giovedì, è l’ultimo giorno utile per inviare le istanze.
Nell’istanza vanno indicati tutti i dati necessari: codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo; il settore di attività in cui opera il richiedente; nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessata ecc.
Attenzione, considerato che il contributo a fondo perduto opera nei limiti e alle condizioni di cui al quadro temporaneo sugli aiuti di Stato in ambito UE, nell’istanza deve essere dichiarato:
- l’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente;
- nonché la sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 dello stesso quadro temporaneo.
L’istanza può essere inviata esclusivamente mediante l’apposita procedura web messa a disposizione dall’Agenzia all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”. Direttamente dal contribuente o tramite intermediario già delegato al cassetto fiscale ovvero al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” del portale “Fatture e Corrispettivi”.