Salve, ho letto su “INVESTIREOGGI”, un articolo su come fare domanda al Fondo Garanzia INPS.
Una società cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa, ha il rappresentante legale che non è abilitato ai fini della presentazione della domanda, ed essendo che con riguardo alla LCA, si richiede il modello SR52, in tal caso essendo il responsabile della procedura non abilitato con i pin richiesti per poter presentare la domanda, dal momento che si parla di rifiuto e motivi del rifiuto, mi chiedo se affidare la presentazione ad intermediario abilitato come un consulente del lavoro, richiede ugualmente il comprovato rifiuto e se la stessa per il caso specifico può essere inviata solo dal lavoratore o se a questo può sostituirsi il consulente a mezzo di delega da parte del responsabile. Nel caso specifico non si tratta in fondo di un rifiuto. Il mandato di assistenza o rappresentanza non comprendo se possa applicarsi anche ai casi di procedure concorsuali e se per tale mandato occorre usare un precompilato. In attesa di un riscontro positivo, la ringrazio anticipatamente.
Per rispondere a questo quesito rispolveriamo il messaggio INPS n.
“In caso di comprovato rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare i modelli in questione, come già indicato nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008, le domande non devono essere respinte, ma le informazioni necessarie devono essere richieste direttamente al lavoratore tramite l’esibizione di idonea documentazione (per es. istanza di ammissione al passivo) unitamente alla compilazione del modello SR54 – che sostituisce per il caso delle procedure concorsuali il modello SR53 (ex TFR 3/bis sost) sino ad oggi in uso. La nota con la quale il responsabile della procedura concorsuale si rifiuta di compilare il modello SR52 deve essere allegata al modello SR54”.
La mancanza delle password necessarie per inviare la documentazione, equivale ad un rifiuto.
Le lascio qui il messaggio dell’INPS che specifica come fare e la documentazione d’allegare alla domanda.
Messaggio INPS n. 2084 dell’11 maggio 2016
Le consiglio comunque di rivolgersi ad un consulente.
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