Con la proroga dal 16 marzo 2021 al 31 marzo 2021 dell’invio, all’Agenzia delle Entrate, delle CU/2021 (certificazioni uniche riferite all’anno d’imposta 2020) necessarie per la predisposizione del Modello 730/2021 precompilato, è slittato di qualche giorno anche la data da cui sarà possibile accedere a quest’ultimo.
L’accesso al Modello 730/2021 precompilato potrà, infatti, avvenire a decorrere dal 10 maggio 2021, invece che dal 30 aprile 2021.
Resta fermo che le CU/2021 aventi ad oggetto dati non necessari al 730 precompilato (ad esempio la CU/2021 del lavoratore autonomo) potranno essere inviate entro il termine di presentazione del Modello 770/2021 (che per ora ricade al 2 novembre 2021, essendo il 31/10 ed il 01/11 giorni rossi da calendario).
Come accedere al Modello 730/2021 precompilato
Il contribuente, dal 10 maggio 2021, dunque, potrà, tramite il portale dedicato dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta 2020. L’accesso può essere fatto alternativamente con:
- SPID – Sistema pubblico d’identità digitale
- CIE – Carta di identità elettronica
- CNS – Carta Nazionale dei Servizi
- Altre credenziali rilasciate dall’Amministrazione finanziaria (ad esempio Fisconline o PIN dell’INPS) se ancora utilizzabili.
Si attende ora di conoscere la data dalla quale si potrà inviare il modello (il cui termine ultimo di scadenza è, per adesso, stabilito al 30 settembre 2021).
Le fonti per la predisposizione del Modello 730/2021 precompilato
Il contribuente accedendo alla relativa area troverà, dal 10 maggio 2021, disponibile la propria dichiarazione dei redditi con i dati già precaricati dall’Amministrazione finanziaria. Per rendere disponibili i dati fiscali, l’Agenzia delle Entrate, in dettaglio, utilizza le seguenti fonti:
- Frontespizio (quadro) – Certificazione Unica e Anagrafe tributaria (fonte)
- Prospetto familiari a carico – Certificazione Unica
- Terreni – Quadro A – Dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta precedente e banche dati immobiliari
- Fabbricati – Quadro B – Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica (per le locazioni brevi)
- Redditi dal lavoro dipendente e assimilati – Quadro C – Certificazione unica
- Altri redditi – Quadro D – Certificazione Unica
- Oneri e Spese – Quadro E – Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Certificazione Unica
- Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati – Quadro F – Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
- Crediti d’imposta – Quadro G – Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica
Laddove il contribuente, pertanto, non dovesse trovare “precompilati” alcuni dei seguenti quadri, due possono essere le motivazioni, ossia, o è perché non ci sono dati da indicare o perché, ad esempio, sono state omesse le relative comunicazioni da parte dei soggetti obbligati (ad, esempio, il datore di lavoro ha omesso l’invio telematico della CU).
Accesso al Modello 730/2021 precompilato: cosa si può fare
Una volta effettuato l’accesso, il cittadino potrà accettare il modello così come predisposto dall’Agenzia delle Entrate ed inviarlo oppure potrà modificarlo (integrando o correggendo i dati) e poi inoltralo. Al riguardo è sempre bene tenere in considerazione che:
- se il 730 precompilato è presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili (la dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta, come ad esempio le variazioni riguardanti i dati della residenza anagrafica)
- laddove il 730 precompilato è presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili.