La data del 16 febbraio coincide con la liquidazione Iva di gennaio, i contribuenti in possesso dei requisiti per operare in regime forfettario, sono chiamati a una decisione sul regime contabile-fiscale da adottare. Continuare in regime ordinario e procedere alla liquidazione dell’Iva o passare al forfettario. Le eventuali fatture già emesse nel 2021 con addebito dell’Iva possono essere corrette con una nota di variazione.
Il passaggio dall’ordinario al forfetario: adempimenti semplificati
Nel passaggio dal regime ordinario a quello forfettario si riducono gli adempimenti contabili e fiscali cui è tenuta l’impresa o il professionista.
In particolare:
- non è necessario avere una contabilità, fatta salva la conservazione delle fatture;
- le fatture possono essere emesse in formato cartaceo, il formato elettronico è solo un’opzione;
- non sarà necessario presentare il 770 o trasmettere la certificazione unica, le ritenute sui compensi non si subiranno nè si applicheranno (tranne quelle applicate e certificate sui dipendenti);
- vengono meno gli adempimenti Iva nazionali quali le liquidazioni periodiche nonchè i relativi versamenti periodici nonché la dichiarazione Iva (per il forfettario l’Iva rappresenta un costo, non si detrae).
- non si dovranno compilare gli ISA.
Dal punto di vista contabile, infatti, i forfettari sono esonerati dalla:
- registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972);
- dei corrispettivi (articolo 24del medesimo D.P.R.);
- registrazione degli acquisti (articolo 25 del medesimo D.P.R.);
- tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del medesimo D.P.R.), fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998).
Tuttavia, il forfetario deve rispettare i seguenti obblighi: numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; certificazione dei corrispettivi; integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.
La determinazione del reddito nel regime forfettario
I contribuenti in regime forfettario, Legge 190/2014, determinano il reddito da tassare:
- applicando al monte ricavi/compensi conseguito,
- uno specifico indice di redditività (abbattimento forfettario).
L’ indice varia a seconda del codice ATECO dell’attività svolta. Dal reddito così determinato possono essere dedotti i contributi previdenziali versati in obbligo di legge. A tal proposito, sono deducibili altresì i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico. Inoltre, la deduzione è ammessa anche per i contributi versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico. A condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa (Circolare, Agenzia delle entrate n°10/e 2016).
Il reddito è tassato applicando una percentuale del 15% o del 5% se si rispettano i requisiti di “Start-up”.
Il reddito è determinato applicando il regime di cassa.
Dunque:i ricavi rilevano al momento dell’incasso, le spese in quello di effettivo sostenimento.
La data del 16 febbraio per il passaggio al forfettario: dentro o fuori
Fatta tale ricostruzione, il regime forfettario rappresenta il regime naturale per coloro che svolgono attività di impresa, arte e professione e rispettano precisi requisiti. Infatti, possono accedere al regime forfetario i contribuenti che (ex comma 54 legge 190/2014) nell’anno precedente a quello di accesso al regime:
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio per lavoratori dipendenti e per i collaboratori.
Tali requisiti di accesso devono essere rispettati anche ai fini della permanenza nel regime.
Inoltre è necessario non rientrare in una delle cause di esclusione di cui al comma 57 della Legge 190/2014.
Anche il regime semplificato, ex art.66 del DPR 917/86, TUIR, è un regime naturale. Difatti è sempre ammesso il passaggio dal regime semplificato a quello forfetario e viceversa. Anche disattendendo il vincolo di permanenza triennale previsto dall’art.3 del DPR 442/1997.
Liquidazione Iva e fatture già emesse
Il contribuente che nel 2020 ha operato in regime ordinario/semplificato e nel 2021 intende operare in forfettario potrebbe avere poco tempo per decidere sul passaggio di regime. Infatti, entro oggi 16 febbraio va effettuata la liquidazione Iva del mese di gennaio (contribuenti mensili). Tale data rappresenta la deadline per il passaggio al forfetario.
Infatti, effettuando la liquidazione Iva si manifesta l’intenzione di continuare ad operare nel regime ordinario. Attenzione, se ho scelto di operare in ordinario, nonostante rispettassi i requisiti per operare in forfetario, devo rispettare il vincolo di permanenza triennale. Superato tale triennio, potrò passare al forfettario. Se sarò in possesso dei requisiti previsti. Il triennio potrà essere disatteso se interverranno delle rilevanti modifiche normative all’uno o all’altro regime.
Fermo restando quanto detto finora, se abbiamo già emesso delle fatture con addebito dell’Iva, nel passaggio al forfettario, dobbiamo emettere delle note di variazione per stornare la fattura già emessa.
Da qui, se abbiamo indicato la ritenuta d’acconto in fattura, potremo recuperarla nel modello Redditi 2022, con prima indicazione nel Rigo RS 40 e :
- a scomputo dell’imposta sostituiva forfettaria nel rigo LM 41 o
- dell’Irpef nel rigo RN 33, col.4 se abbiamo altri redditi soggetti a tassazione ordinaria (ad esempio un reddito da locazione).
Tali indicazioni operative sono state ribadite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 9/e 2019:
qualora abbiano erroneamente subito delle ritenutee non sia più possibile correggere l’errore, le stesse potranno essere chieste a rimborso, con le modalità previste all’articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ovvero, in alternativa, scomputate in dichiarazione, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta.