Forfettari e rimborso tablet e pc: fa reddito?

Il rimborso per l'acquisto di strumenti informatici non può essere considerato compenso.
4 anni fa
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Un contribuente forfettario ha ottenuto dalla cassa di previdenza alla quale è iscritto, un rimborso per l’acquisto di un pc e di un tablet.

 

Tale rimborso costituisce reddito imponibile ai fini della verifica della soglia compensi pari a 65.000 euro?

Il regime forfettario: i requisiti da rispettare

Possono accedere al regime a forfait coloro che nell’anno precedente all’accesso al regime di favore rispettano precisi requisiti ossia:

 

  • hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
  • hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

 

E’ inoltre necessario non rientrare tra coloro che presentano specifiche cause di esclusione.

Le cause di esclusione

Il riferimento è a:

 

  1. persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  3. soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  4. esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  5. persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
  6. coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

Tale ultima causa di esclusione, non opera laddove il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato. Sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante, da un altro rapporto di lavoro.

Il Regime forfettario: i redditi da tassare e il trattamento dei rimborsi

I contribuenti in regime forfettario, Legge 190/2014, determinano il reddito da tassare:

 

  • applicando al monte ricavi/compensi conseguito,
  • uno specifico indice di redditività (abbattimento forfettario).

 

Difatti, tale indice varia a seconda del codice ATECO dell’attività svolta. Dal reddito così determinato possono essere dedotti i contributi previdenziali versati in obbligo di legge. A tal proposito, sono deducibili altresì i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico. Inoltre, la deduzione è ammessa anche per i contributi versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico. A condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa.

 

I contributi previdenziali possono essere dedotti  in via analitica.

 

A determinate condizioni, chi opera a forfait può beneficiare di un regime contributivo di favore.

 

Ad ogni modo, al reddito così determinato si applica l’imposta sostitutiva al 15% o in alcuni casi del 5%.

La risposta al quesito: la tassazione dei rimborsi pc per i forfettari

Sulla base della ricostruzione fatta finora, il rimborso per l’acquisto del tablet e de pc non concorre alla verifica della soglia ricavi/compensi da non superare per operare a forfait.

 

Considerando anche gli incassi di fine anno.

 

Il  rimborso non può essere considerato quale compenso/ricavo.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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