Da diversi anni collaboro con alcune riviste giuridiche e da poco mi sono abilitato alla professione di avvocato. La collaborazione con le riviste è regolata da un contratto di cessione dei diritti d’autore. Sto valutando di aprire la partita iva per svolgere la professione di avvocato ma al contempo proseguire l’attività di giornalista pubblicista.
Posso applicare al reddito complessivo l’aliquota agevolata del 5%? Se mi è preclusa per l’attività di giornalismo, in quanto dovrebbe trattarsi di prosecuzione di precedente attività, posso tassare al 5% solo il reddito conseguito da avvocato?
Il forfettario al 5%: i requisiti da rispettare
Al ricorrere di determinate condizioni, i contribuenti in regime forfetario possono applicare al reddito conseguito un’aliquota di tassazione pari al 5% anziché al 15%.
Difatti, per poter beneficiare della tassazione al 5%, è necessario che (comma 65, Legge 190/2014):
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività , attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.
Limite reddituale, da rispettare sia a i fini dell’accesso che della permanenza nel regime in parola.
Ad ogni modo, può comunque beneficare del 5%, chi ad esempio:
- ha svolto il periodo di pratica obbligatorio
- prima dello svolgimento dell’attività professionale in proprio.
Sono un esempio, il commercialista o all’avvocato che sono tenuti a svolgere un praticantato di 18 mesi prima di poter conseguire l’abilitazione.
Chiarimenti sui requisiti da rispettare ai fini del 5%.
Per rispondere al quesito su esposto bisogna valutare la situazione del contribuente ai requisiti richiesti ai punti n°1 e n°2 sopra richiamati.
In merito al requisito di “non aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività, altre attività artistica, professionale o di impresa”, nella circolare n°10/e 2016 è stato chiarito quanto segue. Il calcolo dei tre anni deve essere rapportato al calendario gregoriano, non al periodo d’imposta, nè all’anno solare. Per intenderci: un contribuente che vuole avviare una nuova attività ad settembre 2020, potrà beneficare dell’imposta al 5% qualora abbia concluso la precedente attività entro settembre del 2017.
Sul punto n°2, la prosecuzione di un’attività precedente scolta deve essere valutata dal punto di vista sostanziale, si ci rivolge alla stessa clientela? Il lavoro richiede le stesse competenza di quello svolto in precedenza?
Fatta tale ricostruzione rispondiamo al quesito.
La risposta al quesito
A parere di chi scrive, il fatto di svolgere l’attività di giornalista pubblicista prima dell’apertura della partita è da ostacolo all’applicazione del 5%. Non viene rispettata il requisito di cui al punto n° 1. “Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività , attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare”. Sia per la professione di avvocato sia per quella di giornalista. Da qui viene meno la necessità di fare chiarimenti sull’applicazione del 5% per un codice attività e del 15% per l’altra attività. Inoltre proseguendo l’attività di giornalista con la partita iva non verrebbe rispettato il requisito secondo il quale l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
Invero, si potrebbe discutere sulla differenza tra giornalista pubblicista e professionista.
Ad ogni modo, mancano indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate per il caso sopra esposto.