A partire dal 1° aprile 2025, entreranno in vigore nuovi codici ATECO 2025 che potrebbero modificare il quadro fiscale per i lavoratori in regime forfettario.
Attualmente, il reddito imponibile per chi aderisce a questo regime viene calcolato applicando un coefficiente di redditività specifico, determinato in base al codice ATECO dell’attività svolta.
Con la revisione dei codici, potrebbe cambiare anche la percentuale di redditività associata a determinate professioni e settori, incidendo direttamente sull’imponibile fiscale e sulle imposte dovute.
Questo scenario solleva un’importante domanda: come verranno aggiornati gli indici di redditività e quali saranno gli effetti concreti per i forfettari? Sarà fondamentale analizzare le nuove disposizioni per capire se le modifiche comporteranno un aumento o una riduzione del reddito da tassare e, di conseguenza, dell’importo delle imposte da versare.
Detto ciò però il DL correttivo approvato la scorsa settimana interviene su tale aspetto introducendo una norma provvisoria.
Forfettari. Indici di redditività in base al codice ATECO
Nel regime forfettario, il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività specifico per l’attività svolta.
Questi coefficienti, rivisti dalla legge n. 145/2018, variano in base al codice ATECO associato all’attività. Ciò vale anche post novità regime forfettario 2025.
Ad esempio, per attività professionali, scientifiche e tecniche, il coefficiente è del 78%, mentre per il commercio al dettaglio è del 40%. Una volta calcolato il reddito imponibile, si applica un’imposta sostitutiva del 15%. Ridotta al 5% per i primi cinque anni in caso di nuove attività.
Di seguito i coefficienti di redditività, distinti per codice ATECO, da applicare ai ricavi conseguiti e ai compensi percepiti nel periodo di imposta, calcolati in base al criterio di cassa.
Progressivo | Gruppo di settore | Codici attività ATECO 2007 | Redditività |
1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10-11) | 40% |
2 | Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 40% |
3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40% |
4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 54% |
5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41 – 42 – 43) – (68) | 86% |
6 | Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
7 | Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55-56) | 40% |
8 | Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | (64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88) | 78% |
9 | Altre attività economiche | (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) | 67% |
Dal reddito determinato sulla base degli indici si redditività, sono deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge. Compresi i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, nonché quelli versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico, a condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa.
Forfettari con nuovi Codici ATECO.
Coefficienti di redditività e impatti sul reddito
In premessa abbiamo accennato al fatto che dal 1° gennaio 2025, diventerà ufficiale la nuova classificazione Ateco 2025.
Sostituirà l’attuale versione della classificazione Ateco 2007 – Aggiornamento 2022.
Per consentirne l’adozione da parte delle amministrazioni che la utilizzano, la nuova codifica sarà operativa dal 1° aprile 2025. I codici Ateco 2025 dovranno essere utilizzati per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale.
Da qui, ci siamo chiesti in che in modo i nuovo codici ATECO impatteranno sulla determinazione del reddito dei forfettari posto che questi contribuenti determinano il loro reddito sulla base dell’indice di redditività a forfait associato al codice Ateco dell’attività svolta.
La nuova classificazione ATECO 2025, infatti, ha individuato le attività economiche secondo dei codici e descrizioni non più compatibili con la tabella dei coefficienti contenuta nell’allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, attualmente in vigore.
In tale contesto si inserisce il DL Correttivo in materia tributaria approvato la scorsa settimana dal Governo Meloni.
Tale decreto prevede:
- al solo fine di determinare il reddito imponibile nei confronti dei contribuenti forfetari e sino a quando non saranno elaborati dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025;
- l’utilizzo dei coefficienti di redditività di cui all’allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando la precedente classificazione ATECO 2017.
Ciò in continuità con gli anni precedenti.
Dunque per i forfettari si proseguirà con i coefficienti attuali e con i vecchi codici ATECO. Tale deroga sarà operativa sino a quando non saranno elaborati dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025
Riassumendo
- Nuovi Codici ATECO dal 1° aprile 2025: la revisione della classificazione ATECO 2025 potrebbe influire sul regime forfettario, modificando i coefficienti di redditività e, di conseguenza, il reddito imponibile.
- Calcolo del reddito forfettario: il reddito si determina applicando un coefficiente di redditività specifico ai ricavi o compensi percepiti, variabile in base al codice ATECO. Su questo importo si applica l’imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 anni).
- Deroga del DL correttivo: il Governo ha introdotto una norma provvisoria che consente, fino all’elaborazione di nuovi coefficienti, di continuare a utilizzare quelli attuali basati sulla classificazione ATECO 2007.
- Impatto delle nuove classificazioni: la revisione dei codici potrebbe rendere incompatibili le attuali percentuali di redditività, richiedendo un aggiornamento normativo per adeguare il calcolo fiscale dei forfettari.
- Continuità fino a nuove disposizioni: fino alla definizione dei nuovi coefficienti basati sulla classificazione ATECO 2025, i forfettari continueranno ad applicare le vecchie percentuali per la determinazione del reddito imponibile.