Il bonus 200 euro previsto dal D.L. 50/2022, c.d. decreto Aiuti, spetta anche ai lavoratori autonomi, definizione da intendersi nella sua accezione più ampia. Infatti, avranno diritto al bonus imprenditori individuali e professionisti.
Detto ciò, la norma di cui al bonus 200 euro non prevede preclusioni rispetto al regime fiscale utilizzato nello svolgimento della propria attività. Ecco allora che il bonus sarà riconosciuto anche ai contribuenti in regime forfettario.
Detto ciò, per ottenere il bonus andrà verificato il reddito complessivo conseguito nel 2021.
Detto ciò, cosa si intende per reddito complessivo?
Ecco quello che bisogna sapere.
Il bonus 200 euro anche ai forfettari
Hanno diritto al bonus 200 euro anche i lavoratori autonomi: imprenditori individuali e professionisti. Il bonus 200 euro è riconosciuto anche ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private (professionisti con cassa).
Rientrano tra i beneficiari anche i lavoratori autonomi privi di partita Iva, iscritti alla Gestione separata dell’Inps alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel 2021, sono stati titolari di contratti autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo mensile.
Il bonus sarà riconosciuto anche ai contribuenti in regime forfettario.
Per accedere al bonus, i lavoratori autonomi, dovranno avere un reddito complessivo 2021 non superiore all’importo che sarà fissato da un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del “decreto Aiuti”.
Il provvedimento dovrà definire anche: i criteri e le modalità per la corresponsione dell’indennità. L’erogazione del bonus potrà contare su 500 milioni di euro, grazie all’istituzione di un apposito Fondo.
La verifica dei requisiti reddituali
In base a quanto detto finora, per ottenere il bonus andrà verificato il reddito complessivo conseguito nel 2021. Il limite reddituale sarà definito da successivo decreto interministeriale.
Detto ciò, rilevano tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del DPR 917/86, TUIR.
Ad ogni modo, in base alle regole del TUIR, non concorrono al reddito complessivo:
- i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva (si pensi ad esempio ai compensi corrisposti per l’attività sportiva dilettantistica, entro una certa soglia);
- gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura
in cui risultano da provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria; - gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonche’, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.
Detto ciò, sarà necessario attendere il decreto interministeriale sopra citato per meglio conoscere quali redditi devono essere considerati ai fini del reddito complessivo e quali invece saranno esclusi. Con molta certezza, così come previsto per i pensionati, saranno esclusi dal reddito complessivo:
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- il reddito della casa di abitazione e
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Il decreto dovrebbe essere approvato entro la metà di giugno.