Forfettari: il reddito indice sulla qualifica di familiare a carico

Il reddito conseguito dal familiare con partita iva in regime forfettario concorre alla verifica del limite reddituale per poter essere considerati a carico.
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4 anni fa
3 minuti di lettura

Sia il reddito conseguito in regime forfettario che in regime dei minimi concorrono alla verifica delle soglie per essere considerati familiari a carico.

 

Superata la soglia complessiva di 2840,51 euro, il contribuente forfettario non può essere più considerato quale familiare a carico.

 

E’ importante capire come verificare la soglia citata, è necessario considerare tutte le fatture emesse o solo il reddito determinato applicando le regole ad hoc previste per i forfettari?

 

Ebbene noi di investire oggi ti aiutiamo a capire come deve essere effettuato la verifica dell’eventuale superamento della soglia reddituale per essere considerati a carico.

Le detrazioni per familiari a carico

Il legislatore prevede specifiche detrazioni per i figli a carico. Il riferimento è all’art. 12 del DPR 917/86, TUIR. L’ammontare delle detrazioni è legato al reddito conseguito.

 

Possono essere considerati a carico, i familiari che nel corso dell’anno hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

 

Inoltre, dall’anno 2019, sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni, che hanno posseduto nell’anno oggetto di dichiarazione, un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro. Al lordo degli oneri deducibili.

 

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo Irpef:

 

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • ecc.

I soggetti a carico

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati).

Ciò indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

 

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

 

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  •  fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne.

Forfettari e detrazione per familiari a carico: il reddito concorre alle soglie

E’ lecito chiedersi se il reddito conseguito in regime forfettario da parte del familiare a carico debba concorrere alla soglia di 2.840, ovvero 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni. Soglie entro le quali il familiare può essere considerato a carico.

 

Ebbene la risposta può essere rilevata direttamente dalle istruzioni del modello 730/2020. Si veda anche il comma 75 della Legge 190/2014

In tale sede è espressamente chiarito che:

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo: (..):

 

  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Dunque sia il reddito conseguito in regime forfettario che in regime dei minimi concorrono alla verifica delle soglie per essere considerati familiari a carico.

Forfettari: la verifica del reddito conseguito

E’ importante capire come verificare la soglia di reddito conseguita nell’anno in cui potremmo essere considerati a carico.

 

Può essere lecito chiedersi se è necessario considerare tutte le fatture emesse o solo il reddito determinato applicando le regole ad hoc previste per i forfettari?

 

Ebbene, il reddito da considerare è quello ottenuto dopo:

 

  • aver applicato al totale compensi/ricavi il coefficiente di redditività proprio dell’attività svolta nello specifico;
  • e aver dedotto i contributi previdenziali versati per legge.

 

Su tale ultimo punto, laddove i contributi versati:

 

  • sono superiori al reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato applicando i coefficienti di redditività,
  • l’eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo, articolo 10 del DPR n. 917/86, TUIR).

 

Ancora,  l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali versati da un contribuente che applica il regime forfetario e che sia fiscalmente a carico, può essere dedotta dai familiari a cui si è a carico. Familiari indicati nell’articolo 433 del codice civile.

 

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

1 Comment

  1. Buongiorno, lei scrive:
    “Ebbene, il reddito da considerare è quello ottenuto dopo:
    aver applicato al totale compensi/ricavi il coefficiente di redditività proprio dell’attività svolta nello specifico; e aver dedotto i contributi previdenziali versati per legge.”
    Esiste una circolare dell’agenzia delle entrate o una fonte ufficiale che si riferisce a quanto scrive?
    Grazie e buona giornata.

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