Entro il 28 febbraio, tramite il propio cassetto previdenziale, artigiani e commercianti in regime forfettario possono optare per il versamento dei contributi previdenziali in misura ridotta. La riduzione consiste nel versamento dei contributi Inps dovuti entro o oltre il minimale contributivo con un abbattimento del 35%. Se la richiesta è già stata presentata in precedenza non è necessario replicarla. Attenzione, una volta fuoriusciti dal regime contributivo agevolato non è più possibile rientravi. Di conseguenza non si beneficerà più dell’abbattimento dei versamenti.
La riduzione contributiva Inps: per artigiani e commercianti in regime forfettario
Il regime contributivo agevolato per i contribuenti forfettari è previsto al comma 77 della Legge n°190/2014 e ss.
il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’INPS nel corso del tempo ha fornito diversi chiariti sul regime contributivo agevolato, circoscrivendo l’agevolazione solo agli artigiani e ai commercianti.
Difatti, non beneficano del regime contributivo di favore:
- i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata,
- i professionisti iscritti alle cassa private nonchè
- i soggetti che operano in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
La richiesta per i contributi Inps ridotti: c’è tempo fino al 28 febbraio
Entro il 28 febbraio è possibile richiedere l’applicazione del regime contributivo di favore.
In particolare, tramite il proprio cassetto previdenziale artigiani e commercianti, accedendo alla sezione “domande telematizzate” è possibile presentare l’istanza per l’applicazione della riduzione contributiva. Ai fini pensionistici, la riduzione contributiva potrebbe impattare in negativo sui mesi accreditati.
Infatti come da circolare INPS n°35/2016, nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
Replicando le indicazioni date dall’INPS con la circolare n°28/2020, in relazione alla prossima scadenza del 28 febbraio:
- i soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2020 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2021, non devono replicare la domanda;
- coloro che invece intrapreso nel 2020 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2021 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021.
Essendo che il 28 è Domenica, il termine dovrebbe slittare al 1° marzo.
Inoltre, chi ha intrapreso una nuova attività nel 2021 ed intende aderire al regime contributivo agevolato, deve comunicare tale volontà con la massima tempestività. Rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione all’INPS.
La richiesta per i contributi Inps ridotti: quando si decade dall’agevolazione?
Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno:
- uno dei requisiti di accesso al regime forfettario (indicati al comma 54 della Legge 190/2014) ovvero
- si configura una delle cause di esclusione dal regime forfettario( indicate al comma 57).
La perdita dei requisiti va comunicata all’Inps, tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.
L’uscita dal regime contributivo agevolato può essere anche volontaria. Attenzione però, una volta usciti dal regime contributivo di favore, per volontà o per obbligo, non è possibile più rientrarvi. Anche se il contribuente continui/ritorni ad operare in regime forfettario.
In base a quanto detto finora, come da circolare 35/2016 dell’Inps, l’uscita dal regime contributivo agevolato, si può verificare in tre ipotesi:
- venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
- scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
- comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.