E’ stato approvato il decreto legislativo che riforma l’IRPEF e l’IRES, attuativo della Legge Delega per la riforma fiscale n. 111/2023.
Dopo una prima deliberazione in via preliminare avvenuta nel Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024, il testo definitivo ha ricevuto approvazione nella seduta del CdM del 3 dicembre 2024. La riforma introduce significative modifiche nella determinazione del reddito, interessando sia le persone fisiche che giuridiche, con impatti rilevanti sulle diverse categorie reddituali.
Di particolare rilievo sono le novità che incideranno dal 2025 sulle modalità di determinazione del reddito dei professionisti.
A prima vista sembrerebbe che tale novità non riguardi i contribuenti in regime forfettario, invece anche chi ha la partita iva in questo regime avrà grossi vantaggi in termini di risparmio d’imposta. Vediamo perché la riforma dell’Irpef da una mano anche a chi è in forfettario.
La riforma dell’Irpef
La riforma rivede in diversi punti la tassazione ossia le modalità di determinazione del reddito dei professionisti. Diciamo subito che è confermato il principio di cassa, dunque i ricavi e i costi dell’anno N sono sempre quelli incassati o pagati nello stesso anno. E’ prevista però una deroga.
Ma andiamo con ordine rifacendoci anche alle indicazioni della relazione illustrativa sulla riforma dell’Irpef. Oggetto di modifica è l’art.54 del DPR 917/86, TUIR.
Nel nuovo articolo 54 viene introdotto il principio di onnicomprensività per la determinazione del reddito da lavoro autonomo. Simile a quanto previsto per i redditi da lavoro dipendente. Il reddito da lavoro autonomo si calcola come la differenza tra tutti i proventi e i benefici percepiti nel periodo d’imposta e le spese sostenute per l’esercizio dell’attività.
Come già accennato, è inoltre confermato il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito.
Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è dunque costituito dalla differenza tra
- tutte le somme e i valori percepiti, a qualunque titolo, nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale;
- l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo per lo svolgimento dell’attività.
Ci sono però delle deroghe. Infatti, le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
Forfettari e Riforma Irpef. Rimborsi spese esentasse per tutti
Una delle novità principali riguarda la formazione del reddito da lavoro autonomo. Quali sono le voci che concorrono o non concorrono alla determinazione del reddito?
Ebbene, il nuovo c.2 dell’art.54 prevede che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
- contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (conferma)
- il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.
Uno degli obiettivi della riforma fiscale (L. n°11/2023) è quello di superare la criticità emergente, per i lavoratori autonomi, che consiste nella necessità di considerare compensi anche l’ammontare delle spese che contrattualmente sono a carico del committente e che sono da quest’ultimo rimborsate (vedi relazione illustrativa riforma Irpef).
Dunque, in considerazione di ciò, il decreto di riforma dell’Irpef prevede espressamente che non fa reddito: il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
I vantaggi per i forfettari
Prima della riforma i suddetti rimborsi concorrevano al reddito del professionista.
Per i forfettari ciò non è possibile posto che tali soggetti determinano il reddito non in maniera analitica (spesa per spesa) ma forfettariamente. Ecco perché una fattura per rimborso spese faceva reddito, seppur abbattuto in base agli indici di redditività previsti a seconda del codice ATECO dell’attività svolta.
Grazie alla novità prevista dalla riforma dell’Irpef le spese rimborsate dal committente non faranno reddito neanche per i forfettari. In tal modo si elimina il diverso trattamento reddituale tra forfettari e “ordinari”.
Di contro il nuovo comma 1 dell’art.54-ter prevede che le le spese rimborsate e riaddebitate di cui alle lett. b) e c) del comma 2 del nuovo art. 54 del TUIR non sono deducibili. Salvo quanto previsto nei successivi commi da 2 a 4 con riferimento alle spese non rimborsate da parte del committente.
Le spese rimborsate diventano indeducibili
In particolare, le spese di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 54 non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui:
- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a
procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni; - la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.
Dunque, in tali casi la deduzione sarà ammessa.
E’ lecito chiedersi perché la nuova previsione inserita all’art.54 del TUIR vale anche per i forfettari posto che la loro normativa di riferimento rimane invariata.
Ebbene, a livello di inquadramento fiscale delle spese sostenute dal professionista e poi rimborsate dal committente (vedi rimborsi relativi a spese, analiticamente dettagliate, anticipate in nome e per conto del cliente-articolo 15, n. 3) del d.P.R. n. 633 del 1972) ordinari e forfettari sono messi sullo stesso piano.
Si veda ad esempio la circolare n°5/E 2021.
In considerazione di ciò, anche per i forfettari, lavoratori autonomi, troveranno applicazione le novità della Riforma Irpef sulla determinazione del reddito dei soggetti esercenti arti o professioni.
Riassumendo…
- Approvazione della riforma IRPEF e IRES: il decreto legislativo attuativo della Legge Delega n. 111/2023 introduce modifiche significative nella determinazione del reddito per persone fisiche e giuridiche, con particolare attenzione ai professionisti.
- Principio di onnicomprensività: per il reddito da lavoro autonomo si introduce un modello simile a quello per i lavoratori dipendenti, basato sulla differenza tra proventi percepiti e spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
- Rimborso spese non imponibile: le somme rimborsate per spese sostenute dal professionista e addebitate analiticamente al committente non concorrono più a formare il reddito imponibile, con vantaggi anche per i contribuenti in regime forfettario.
- Spese rimborsate indeducibili: le spese rimborsate e riaddebitate non saranno deducibili, salvo particolari situazioni, come procedure di crisi o esecuzioni infruttuose del committente.
- Benefici per i forfettari: grazie alla riforma, i professionisti in regime forfettario godranno di parità di trattamento con quelli in regime ordinario, eliminando il precedente svantaggio fiscale sui rimborsi spese.