Forfettari: la collaborazione con l’ex datore di lavoro può essere da ostacolo

Se sono trascorsi due anni dalla fine del rapporto di lavoro, la collaborazione non è influente.
4 anni fa
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forfettario

Nella prossima settimana aprirò la partita iva. Svolgerò un’attività che in fino allo scorso anno facevo da lavoratore dipendente, per conto di una società; nello specifico sono un tecnico specializzato nella manutenzione delle caldaie. So già fin da ora che gran parte dei lavori che farò mi saranno commissionati dalla società per la quale lavoravo come dipendente.

Il fatto di avere come committente il mio ex datore di lavoro mi preclude la possibilità di accedere al regime forfettario?

 

Il regime forfettario

Il regime forfettario è il regime naturale per chi inizia a svolger attività d’impresa, arte o professione.

Anche per la vendita di beni usati. Il forfettario è scelto dalla maggior parte di coloro che aprono la partita iva perchè permette di avere adempimenti fiscali del tutto alleggeriti. In ambito Iva, per le operazioni nazionali, il forfettario non è tenuto ad alcun adempimento. Infatti, non addebitando l’Iva in fattura ne potendola detrarre, il forfettario non è tenuto a presentare le liquidazioni periodiche o la dichiarazione iva annuale. L’iva non detratta rappresenta un costo.

Un costo che però non può essere detratto in via analitica. Infatti, il reddito del forfetario è determinato applicando al monte ricavi/compensi un coefficiente di redditività individuato in base al codice ATECO dell’attività svolta.

Circa la semplificazione sugli adempimenti fiscali, i forfettari sono esonerati dalla:

  • registrazione delle fatture emesse(articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • registrazione dei corrispettivi(articolo 24del medesimo D.P.R.);
  • registrazione degli acquisti (articolo 25 del medesimo D.P.R.);
  • tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del medesimo D.P.R.), fatta eccezione per le fatture e i documenti di
  • acquisto e le bollette doganali di importazione;
  • dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998).

Ad ogni modo, il forfetario deve rispettare i seguenti obblighi:

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • certificazione dei corrispettivi;
  • integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

Requisiti di accesso e cause di esclusione

L’accesso al regime forfettario è subordinato al possesso di due requisiti, comma 54 della Legge 190/2014:

  • aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate,
  • aver sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro di terzi, compresi dipendenti e collaboratori.

Le cause di esclusione

Il rispetto dei suddetti requisiti non garantisce l’accesso al forfetario.

Infatti, oltre ai requisiti è necessario non rientrare in una delle seguenti cause di esclusioni.

Da qui, non possono accedere al regime forfetario:

  1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  3. i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  4. gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  5. le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  6. coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

La risposta al lettore: la causa di esclusione decade trascorsi due anni

Fatta tale ricostruzione veniamo al suo caso specifico, forfettario ex dipendente. Il dubbio da lei manifestato riguarda la causa di esclusione n°5.

Non possono accedere al forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Nel suo caso specifico,  forfettario ex dipendente, lei rientra appieno in questa causa di esclusione.

Come da risposta, Agenzia delle entrate, n° 103/2020,

la causa ostativa verrà meno trascorsi due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Infatti la causa di esclusione fa riferimento al periodo di monitoraggio con durata biennale.

Tuttavia, come da circolare n°9/2019,  i parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono:

  • i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o
  • nei confronti dei quali il contribuente abbia svolto la propria attività lavorativa negli ultimi due periodi d’imposta ovvero
  • nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Da qui, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che affinchè si possa parlare di prevalenza e dunque sia integrata la causa ostativa,

occorrerà che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’anno nei confronti dei datori di lavoro ovvero dei soggetti a essi riconducibili siano in ogni caso superiori al 50 per cento.

La verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta.

Ciò comporta che, nel suo caso specifico, potrà accedere al forfetario per il 2021. Laddove, nello stesso anno, i ricavi conseguiti rispetto all’ex datore di lavoro integrino il requisito della prevalenza, dal 2022 dovrà operare in regime ordinario/semplificato.

Nel rispetto di tutti i requisiti sopra esposti, potrà ritornare al forfetario nel 2023.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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