Forfettari: la ritenuta Enasarco va sempre applicata

Gli agenti di commercio in regime forfettario devono indicare in fatture la quota previdenziale a proprio carico.
4 anni fa
2 minuti di lettura

Ho da poco aperto la partita Iva per svolgere l’attività di agente di commercio. A breve emetterò la mia prima fattura. Detto ciò, anche i contribuenti forfetari devono indicare in fattura la quota previdenziale Enasarco?

La semplificazioni degli adempienti fiscale e contabili

Il regime forfetario, ex lege 190/2014, è caratterizzato da una serie di semplificazioni sia in merito agli adempimenti fiscali da porre in atto. Soprattutto in materia di Iva.

I forfettari sono esonerati dalla:

  • registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • registrazione dei corrispettivi (articolo 24del medesimo D.P.R.);
  • registrazione degli acquisti (articolo 25 del medesimo D.P.R.);
  • tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del medesimo D.P.R.), fatta eccezione per le fatture e i documenti di
    acquisto e le bollette doganali di importazione;
  • dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998).

Tuttavia, il forfetario deve rispettare i seguenti obblighi:

  1. numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  2. certificazione dei corrispettivi;
  3. integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

Forfettari: l’iscrizione all’Enasarco e la compilazione della fattura

Come da art.3 del regolamento Enasarco, sono iscritti alla alla Fondazione Enasarco,

gli agenti e i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.

Nel caso di società operanti in forma di società di persone, ad esempio, potranno essere iscritti:

  • Società in nome collettivo: saranno iscritti tutti i soci;
  • Società in accomandita semplice: saranno iscritti i soli soci accomandatari (ove non ricorra il caso previsto dall’art. 2314 comma 2 del Codice civile).

L’iscrizione alla Fondazione Enasarco deve essere effettuata da parte della ditta preponente, entro 30 giorni dalla data di inizio del rapporto di agenzia.

Detto ciò, sul contributo previdenziale da indicare in fattura, lo stesso è da calcolare su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia. Anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi. Il contributo previdenziale è pari al 17% di cui:

  • il 14% destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali ed il
  • rimanente 3% destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà.

Il contributo è dovuto per gli agenti che operino in forma individuale e per quelli che operino in forma societaria o associata, escluse le società di agenzia di cui all’articolo 6 del regolamento.

Il contributo è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica. Ciò sta a significare che agente e ditta proponente pagano entrambi una quota dell’8,50%.

Forfettari e ritenuta Enasarco: la risposta al lettore

La quota a carico dell’Agente, indicata in fattura, è trattenuta sulle provvigioni direttamente dalla Mandante. Il versamento è effettuato da quest’ultima. I versamenti sono effettuati entro il 20° giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascuno dei trimestri.

Detto ciò, anche i contribuenti forfettari sono soggetti alla “ritenuta Enasarco” a titolo di contributo previdenziale dell’8,50%. Di conseguenza anche nel caso esposto dal lettore sarà necessario indicarla in fattura.

Attenzione, il contributo è calcolato su un massimale provvigionale. Per il 2020, per l’agente plurimandatario:

  • il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.682 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.365,94 euro ossia 25.682*17%);
  • il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro (107,75 euro a trimestre).

Per gli agenti monomandatari:

  • il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 38.523 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.548,91 euro);
  • il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro (215,25 euro a trimestre).

Per il 2021, massimali e minimali non sono stati ancora resi noti.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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