Anche i contribuenti forfettari possono cedere le detrazioni spettanti per i lavori effettuati sugli immobili abitativi; l’alternativa sarebbe quella di beneficiare della detrazione in dichiarazione dei redditi. Ciò è ammesso solo se oltre al reddito da tassare con l’imposta sostituiva, il forfetario è titolare anche di altri redditi da assoggettare ad Irpef.
In mancanza non rimane che cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante.
Possibilità ammessa dall’Agenzia delle entrate in alcune risposte recenti.
Le detrazioni cedibili
Il D.L.
Difatti, per le detrazioni citate, il contribuente può, anziché utilizzarle direttamente in dichiarazione dei redditi:
- optare per un contributo, sotto forma di sconto sul totale del corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore dei lavori e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta.
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta.
In entrambi i casi, è ammessa la facolta’ di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Sono interessate anche le detrazioni ordinarie?
La risposta è affermativa. Sempre il decreto Rilancio ha esteso le suddette opzione ad altre detrazioni quali:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 ;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 ;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
A dir la verità, la possibilità di cessione era già ammessa seppur con condizioni più stringenti, sia per il sisma bonus(adozione di misure antisismiche) che per l’eco bonus ordinario (efficienza energetica).
Ad esempio per l’eco bonus ordinario la cessione della detrazione in favore delle banche è ammessa solo per i soggetti rientranti nella c.d no tax area(c.d incipienti).
I contribuenti diversi dagli incapienti possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti privati, ad esclusione, però, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
Limitazioni che vengono meno, seppure temporaneamente, in virtù delle previsioni di cui al decreto rilancio.
Anche i contribuenti forfettari possono cedere la detrazione?
La possibilità di cessione della detrazione riguarda anche i contribuenti forfetari.
Difatti, indicazioni in tal senso sono state date dall’Agenzia delle entrate con la risposta n°224 del 22 luglio 2020 nonché con l’interpello n°309/2019 del 24 luglio 2019.
Le modalità di determinazione del reddito per i forfettari
Come noto, i contribuenti forfetari determinano il reddito applicando al monte ricavi/compensi degli indici di redditività. Difatti, tali indici sono differenziati a seconda del codice ATECO dell’attività svolta. Sul reddito così determinato:
- dedotti i contributi previdenziali pagati per legge;
- si applica l’imposta sostitutiva al 5 o al 15%.
Ciò comporta che il contribuente forfetario non potrebbe beneficare delle detrazioni in esame. Questo perché come detto manca una base reddituale da assoggettare ad Irpef.
Detto ciò, si arriva a conclusioni diverse laddove il forfetario, oltre ad avere redditi da tassare con imposta sostitutiva ha anche redditi “IRPEF”.
Si pensi al caso sin cui un avvocato in regime forfetario possiede un immobile destinato a locazione con tassazione ordinaria.
Detrazione o cessione: chi è ammesso?
La possibilità di cedere la detrazione, riguarda tutti i soggetti che posseggono un reddito assoggettabile all’IRPEF e che sostengono le spese in questione, compresi:
- coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione
- in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.
Come da risposta n°224/2020 ai fini dell’esercizio dell’opzione non rileva, tra l’altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF. Ad esempio, se assoggettato a tassazione separata oppure, ad un regime sostitutivo dell’IRPEF medesima.
Regime sostitutivo quale è il regime forfetario.
“L’istituto della cessione, infatti, è finalizzato ad incentivare l’effettuazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente. In tal senso, l’opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che aderiscono al predetto regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall’imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo”.
In termini pratici, il forfettario può cedere la detrazione teoricamente spettante a soggetti terzi compreso il fornitore dei lavori. Difatti la cessione rappresenta l’unica via percorribile per il contribuente a forfait laddove non sia titolare di altri redditi da assoggettare ad Irpef.