Forfettari: nessun problema se la partecipazione societaria non è di controllo

Devono essere integrate sia la partecipazione di controllo sia lo svolgimento di un'attività economia riconducibile a quella della società
4 anni fa
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forfettario

Svolgo la professione di avvocato oramai da diversi anni. Opero in regime forfetario. A breve entrerò in una società tra professionista, rilevando il 20% del capitale. Non rivestirò la carica di amministratore. La società opera sempre nel contesto dell’assistenza legale. Oltre ad entrare nel capitale della società, collaborerò con la stessa. Presumo che la collaborazione citata inciderà in misura pari al 30% rispetto ai compensi complessivi da me conseguiti.

La partecipazione alla società tra professionisti mi comporta l’uscita dal regime forfetario per l’attività svolta in via autonoma?

I requisiti di acesso al forfettario

Possono accedere al regime forfettario, comma 54 della Legge 190/2014 i titolari di partita iva che nell’anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate,
  • hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro di terzi, compresi dipendenti e collaboratori.

Sono definiti requisiti di accesso ma devono essere rispettati anche ai fini della permanenza nel regime di favore.

Di favore perchè sono previste una serie di semplificazioni fiscali. Con adempimenti contabili del tutto azzerati.

Le cause di esclusione

Oltre a rispettare i suddetti requisiti, è necessario non rientrare in una delle seguenti cause di esclusioni.

Da qui, non possono accedere al regime forfetario:

  1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  3. i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  4. gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  5. le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  6. coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

Forfettari: le partecipazione in SRL

Il caso esposto dal lettore riguarda la causa di esclusione n°4.

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°9/E 2019,  affinché intervenga la causa ostativa in argomento, è necessaria la compresenza delle due seguenti condizioni:

  1. controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata,
  2. esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (rileva l’attività effettivamente svolta, indipendentemente dal codice ATECO).

Lo stesso documento di prassi chiarisce, inoltre, che per quanto concerne la definizione di “controllo diretto e indiretto”, occorre far riferimento al primo e secondo comma dell’articolo 2359 del codice civile. Da qui, con il primo comma, viene stabilito che una società è controllata se:

  • un’altra società ha la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure
  • se ha voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante o se l’influenza dominante è decisa da contratto.

In particolare, in relazione al controllo indiretto (comma 2 dell’articolo 2359 cc), si calcolano anche i voti spettanti a persona interposta tra i quali, ai fini del regime forfetario, devono essere considerati anche i voti dei familiari.

Forfettari e partecipazione in SRL: quando va verificata la causa ostativa?

La causa ostativa della partecipazione in SRL, va verificata nell’anno di applicazione del regime forfettario.

Infatti,

solo nell’anno di applicazione del regime si potrà verificar la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfetario.

Circa il suddetto punto n°2″esercizio da parte della stessa società controllata di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”:

la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

Nel suo caso specifico non sembrano integrare entrane le condizioni che potrebbero farla uscire dal regime forfettario, con decorrenza dal prossimo anno.

Infatti, è si rilevato l’esercizio di un’attività riconducibile a quella svolta dalla società partecipata ma non è integrato il controllo diretto.

In tal senso, si veda la risposta, Agenzia delle entrate, n° 501/2019.

Da qui, noi di Investire oggi riteniamo che potrà continuare ad operare in regime forfettario. Sempre nel rispetto di tutti i requisiti di accesso e se non si configura una delle suddette cause di esclusione.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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