Anche i professionisti possono passare dal regime semplificato a quello forfettario senza rispettare il vincolo di permanenza triennale.
La conferma arriva grazie all’Agenzia delle entrate, DRE- dell’Emilia Romagna che estende ai professionisti i chiarimenti finora rilasciati per le imprese in contabilità semplificata, ex art.18 del DPR 600/73.
Una buona notizia per i forfettari che dal prossimo anno o poco più tardi si troveranno a confrontarsi con l’obbligo di fatturazione elettronica.
Dal semplificato al forfettario: le regole per le imprese
Il passaggio dal forfetario al semplificato o viceversa può avvenire senza rispettare alcun vincolo di permanenza triennale.
Dunque, nel passaggio dal semplificato al forfettario, può essere disattesa la previsione di cui all’art. 3 del D.lgs 442/1997, in base alla quale:
l’opzione di cui all’articolo 1 vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili. Restano salvi termini piu’ ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell’imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Tale chiarimento era stato fornito in riferimento ad un’impresa che intendeva passare dal regime semplificato a quello forfettario. Disattendendo il vincolo triennale.
Il fatto che il suddetto chiarimento riguardasse solo le imprese e non i professionisti è stato ribadito con l’interpello n° 107/2019.
Da qui, sono sorti diversi dubbi in merito all’estensione della suddetta apertura anche per i professionisti.
Dal semplificato al forfettario: l’interpello 9091960/2021 DRE Emilia Romagna
A superare ogni dubbio è intervenuta di recente l’Agenzia delle entrate, DRE Emilia Romagna, con l’interpello 909-1960/2021.
Nello specifico, la situazione affrontata dall’Agenzia delle entrate riguardava un professionista che era in regime forfettario fino al 2016. Successivamente all’acquisto di quota di SNC, era stato costretto per incompatibilità, a passare al regime semplificato. Ceduta la quota nel 2019 e superata l’incompatibilità con il regime forfetario, il professionista ha continuato comunque ad operare nel semplificato.
Da qui, ha chiesto all’Agenzia delle entrate se può rientrare nel forfettario, disattendo il vincolo triennale di permanenze nel semplificato.
Secondo l’Agenzia delle entrate, considerato che sia il semplificato che il forfetario sono entrambi regimi naturali, il professionista può passare dal semplificato al forfettario o viceversa senza rispettare il vincolo di permanenza triennale.
Difatti, il trattamento previsto per le imprese viene esteso ai professionisti, in regime semplificato naturale, art.3 DPR 695/96.