Al ricorrere di determinate condizioni, i contribuenti forfettari possono beneficiare di un abbattimento dei contributi Inps pari al 35%; l’agevolazione consiste nella riduzione del 35% della contribuzione dovuta, sia sul reddito minimale I.V.S., sia quello eventualmente eccedente il minimale.
Se si perdono i requisiti per operare nel forfettario viene meno anche la riduzione contributiva del 35%.
E’ importante individuare il momento a partire dal quale non opera più l’abbattimento contributivo e bisogna versare i contributi per intero.
La riduzione contributiva per i forfettari
I contribuenti forfettari, legge 190/2014, possono beneficiare di una riduzione contributiva prevista appositamente dal legislatore.
Il riferimento è all’art. 77 della legge citata.
In particolare, artigiani e commercianti a forfait, con apposta istanza da presentare tramite il cassetto previdenziale “artigiani e commercianti” possono beneficare di una riduzione contributiva del 35%. Difatti tale riduzione riguarda sia i contributi entro il minimale che quelli eccedenti. La richiesta non va replicata di anno in anno.
A tal proposito, nella circolare n° 28/2020, l’Inps ha chiarito che:
- i soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2019 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2020, non devono replicare la domanda;
- coloro che invece intrapreso nel 2019 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato, dovevano comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020.
Inoltre, chi ha intrapreso una nuova attività nel 2020 ed intende aderire al regime contributivo agevolato, deve comunicare tale volontà con la massima tempestività. Rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione all’Inps.
Ad ogni modo, la possibilità di richiedere la riduzione contributiva non riguarda:
- i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata,
- i professionisti iscritti alle cassa private nonchè
- i soggetti che operano in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
La perdita dei requisiti per rimanere nel forfettario e la riduzione contributiva
In redazione abbiamo ricevuto diversi quesiti con i quali ci viene chiesto, in caso di perdita di requisiti per rimanere nel regime a forfait, da quando viene meno il regime contributivo ” di favore”.
Ebbene, il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno:
- uno dei requisiti di accesso al regime forfettario (indicati al comma 54 della Legge 190/2014) ovvero
- si configura una delle cause di esclusione dal regime ( indicate al comma 57).
La perdita dei requisiti va comunicata all’Inps, tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.
Conseguenze operative
La cessazione del regime determina, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento dei contributi dovuti. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, comporta l’impossibilita’ di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di accesso al regime forfettario.
Ciò sta a significare che, laddove il contribuente nell’anno successivo rispetti nuovamente le condizioni per accedere al forfettario:
- può accedere al regime fiscale agevolato ma
- non nuovamente a quello contributivo.
In sintesi, come da circolare 35/2016 dell’Inps, l’uscita dal regime contributivo agevolato, si può verificare in tre ipotesi:
- venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
- scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
- comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.