Ho da poco aperto la partita iva come consulente informatico e al contempo sono assunto come lavoratore dipendente in tutt’altro settore. Il fatto di operare in regime forfettario al 5% mi preclude di beneficiare della detrazioni Irpef sul reddito da dipendente e su un altro reddito da locazione che percepisco nel corso dell’anno?
La determinazione del reddito nel regime forfetario
Il reddito della partita iva che opera in regime forfettario è calcolato applicando al monte ricavi/compensi lordi percepiti determinati indici di redditività.
Dal reddito così determinato possono essere dedotti i contributi previdenziali versati in obbligo di legge. Sono deducibili altresì i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico. Deduzione ammessa anche quelli versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico, a condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa (circolare, Agenzia delle entrate, n°10/e 2016).
I contributi previdenziali sono le uniche voci di spesa deducibili in via analitica.
Al reddito così determinato si applica l’imposta sostitutiva al 15% o al 5%.
Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4, del TUIR, il comma 64 precisa che l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.
Il contribuente potrà scomputare le detrazioni d’imposta complessivamente spettanti dall’imposta lorda emergente dal quadro RN, nel caso in cui percepisca altre categorie di reddito. Il versamento è effettuato alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per l’Irpef dei titolari di partita iva. Difatti, vale sempre il meccanismo del saldo e dei due acconti.
L’imposta sostitutiva al 5%
L’applicazione dell’imposta sostituiva ridotta al 5% è ammessa dal legislatore solo in determinati casi. In particolare, per poter beneficiare della tassazione al 5% è necessario che (comma 65, Legge 190/2014):
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività , attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precdente a quello di riconoscimento del 5% non sia superiore al limite di 65.000 euro
Limite che devono essere rispettati sia ai fini dell’accesso al regime sia per la permanenza nel regime a forfait.
Forfettari e detrazioni Irpef: solo per i redditi soggetti a tassazione ordinaria
Fatta tal ricostruzione e venendo al quesito su esposto, vale quanto di seguito riportiamo, anche rifacendoci alla circolare n° 10/E 2016.
Il reddito determinato secondo i criteri su esposti:
- è rilevante, unitamente al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12, comma 2, del DPR 917/86 TUIR;
- non rileva, invece, ai fini della spettanza delle detrazioni oggettive (detrazioni per tipologia di reddito) individuate nell’articolo 13 del TUIR.
Per effetto di tale irrilevanza, il contribuente che ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati ha diritto a determinare la detrazione prevista senza tener conto del reddito soggetto al regime forfetario. Sugli stessi redditi possono essere applicate eventuali altre detrazioni/deduzioni Irpef spettanti.