Arriva la prima autorizzazione dell’Unione Europea all’Italia per portare la soglia di ricavi/compensi da 65.000 euro a 85.000 ai fini dell’accesso al regime forfettario 2023. Infatti, con la proposta di decisione della Commissione europea, l’Italia è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2024.
A ogni modo, sarà il Consiglio UE a dover ufficializzare la decisione.
Perché l’autorizzazione si applica solo fino al 31 dicembre 2024? Cosa accade dopo?
Andiamo con ordine, partiamo prima dai requisiti di accesso al regime forfettario 2023, per poi arrivare alla decisione del Consiglio UE .
Regime forfettario. Le nuove regole di accesso
La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, ha modificato i requisiti di accesso al regime forfettario.
In particolare, possono accedere al regime forfettario coloro i quali nell’anno precedente a quello di accesso al regime:
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000 euro;
- hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.
Tali requisiti devono essere rispettati sia in fase di accesso che di permanenza nel regime.
Cambiano anche le condizioni al verificarsi delle quali, l’impresa o il professionista deve uscire dal regime forfetario per passare a quello “ordinario”.
Infatti, al superamento della soglia di 85.000 euro in corso d’anno, l’uscita dal regime non avviene sempre con effetto dall’anno successivo.
Infatti: con ricavi superiori a 85.000 e fino a 100.000 euro, si perderà il regime forfettario con effetto dall’anno successivo a quello di superamento del limite; con ricavi oltre 100.000 euro, l’uscita dal regime forfettario è immediata (regole ordinarie Irpef e IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite di 100.000 euro).
Forfettario a 85.000 euro. C’è il primo OK dell’Unione Europea
Le nuove regole di accesso e permanenza nel regime di forfettario, erano subordinate ad apposita autorizzazione UE.
In particolare, come si legge nella relazione illustrativa della Legge di bilancio 2023, l’innalzamento della soglia dei ricavi e compensi fino a 85.000 euro, tiene conto della direttiva (UE) 2020/285 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese che si applica a partire dal 1° gennaio 2025. Detta direttiva prevede che gli Stati possono ammettere al regime di franchigia IVA i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 85.000 euro.
La medesima direttiva prevede che se nel corso dell’anno solare il soggetto passivo supera la soglia di volume d’affari di 100.000 euro, il regime di franchigia cessa di applicarsi a partire da quel momento. In attesa del recepimento della citata direttiva, l’innalzamento della soglia fino a 85.000 euro, così come previsto dalla legge di bilancio, è subordinato al rilascio di una specifica misura di deroga da parte delle competenti autorità europee.
Tale richiesta, presentata il 4 novembre u.s., era attualmente al vaglio delle competenti autorità europee.
In sostanza, considerato che la citata direttiva fa riferimento al 1 gennaio 2025, per anticipare i suoi effetti, è necessaria una specifica autorizzazione UE.
Proprio in questi giorni, è arrivata la prima autorizzazione dell’Unione Europea all’Italia per portare la soglia di ricavi/compensi da 65.000 euro a 85.000 euro. Il Consiglio UE dovrebbe ufficializzare la proposta di decisone a breve.
“Essa avrà pertanto un impatto positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e l’amministrazione fiscale senza un’incidenza significativa sul gettito IVA complessivo. In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l’impatto della misura sarà comunque circoscritto. L’incremento della soglia a 85 000 EUR andrebbe a beneficio di circa 63 441 imprese supplementari e comporterebbe un calo del gettito IVA dello 0,06 % circa”.