Sono un agente di commercio, ho aperto la partita iva, circa 5 anni fa operando fin da subito in regime forfettario al 5%; per il 2021 sto valutando la possibilità di passare al regime semplificato per scaricare analiticamente dal reddito le varie spese.
Se opto per il regime citato sono vincolato alla sua applicazione per tre anni?
Cosa dice la normativa?
L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, prevede che “L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
Ancora l’art.4 dispone che L’opzione di cui all’articolo 1 vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili.
Difatti la normativa citata ammette la prevalenza del comportamento concludente ai fini dell’applicazione di un determinato regime nonché un vincolo di applicazione per almeno un triennio.
Cosa dice l’Agenzia delle Entrate
Il dubbio operativo dunque riguarda il passaggio:
- dal regime forfettario, Legge 190/2014,
- al regime semplificato, articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973,
con conseguente determinazione del reddito d’impresa secondo i criteri di cui all’articolo 66 del TUIR.
Il reddito verrebbe determinato in base al regime misto cassa/competenza.
La risposta al quesito
Ad ogni modo, per rispondere al quesito su esposto, ci viene in aiuto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n°64/e 2018.
In tale documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
- sia il regime contabile semplificato sia
- il regime forfettario,
rappresentano entrambi dei regimi naturali.
Pertanto, il contribuente di cui al quesito ha facoltà di transitare dal regime forfettario al semplificato; compiuto il passaggio, non dovrà scontare alcun vincolo triennale di permanenza; quindi dal 2022, potrebbe avvalersi nuovamente del regime a forfait.