Anche per il 2022, è ammessa la possibilità di applicare il 5% ai redditi conseguiti in regime forfettario.
Ecco quali sono i requisiti da rispettare.
Forfettari con aliquota al 5%. I requisiti da rispettare
Possono beneficiare della tassazione al 5% anziché al 15%, i contribuenti che avviano una nuova attività (startup) e che rispettano i seguenti requisiti.
In particolare, per poter beneficiare della tassazione al 5%, è necessario che (comma 65, Legge 190/2014):
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività , attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 65.000 euro (Limite di accesso/permenza nel regime forfettario).
Difatti, può comunque beneficare del 5%, chi ad esempio ha svolto il periodo di pratica obbligatorio prima dello svolgimento dell’attività professionale.
La tassazione agevolata al 5%, si applica per cinque anni. Nello specifico, può essere applicata per il periodo d’imposta in cui l’attivita’ e’ iniziata e per i quattro successivi.
Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate
Nel corso del tempo, l’Agenzia delle entrate ha fornito diverse istruzioni in merito alla verifica dei suddetti requisiti.
Ad esempio, in merito al requisito di “non aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività, altre attività artistica, professionale o di impresa”, nella circolare n°10/e 2016 è stato chiarito quanto segue; il calcolo dei tre anni deve essere rapportato al calendario gregoriano, non al periodo d’imposta, nè all’anno solare.
Ancora:
- ai fini della verifica del limite dei ricavi/compensi di 65.000€, laddove vi sia proseguimento dell’attività precedentemente esercitata da un terzo, bisogna considerare i ricavi compensi del dante causa (circolare, Agenzia delle entrate, n°10/e 2016);
- in merito al fatto che la nuova attività non deve essere la prosecuzione di una già svolta in precedenza, come dipendente o autonomo, tale previsione mira da evitare che il 5% sia richiesto da soggetti che “si limitino a modificare la sola veste giuridica della attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il“rinnovo” dell’attività”.
Difatti, il rispetto del requisito in parola deve essere valutato dal punto di vista sostanziale.