Forfettario, come risparmiare il massimo: requisiti per aliquota al 5%

Nel rispetto di precise condizioni, è possibile applicare ai redditi conseguiti l'aliquota del 5% anziché del 15%
3 anni fa
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Anche per il 2022, è ammessa la possibilità di applicare il 5% ai redditi conseguiti in regime forfettario.

Ecco quali sono i requisiti da rispettare.

Forfettari con aliquota al 5%. I requisiti da rispettare

Possono beneficiare della tassazione al 5% anziché al 15%, i contribuenti che avviano una nuova attività (startup) e che rispettano i seguenti requisiti.

In particolare, per poter beneficiare della tassazione al 5%, è necessario che (comma 65, Legge 190/2014):

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività , attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 65.000 euro (Limite di accesso/permenza nel regime forfettario).

Difatti, può comunque beneficare del 5%, chi ad esempio ha svolto il periodo di pratica obbligatorio prima dello svolgimento dell’attività professionale.

La tassazione agevolata al 5%, si applica per cinque anni. Nello specifico, può essere applicata per il periodo d’imposta in cui l’attivita’ e’ iniziata e per i quattro successivi.

Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate

Nel corso del tempo, l’Agenzia delle entrate ha fornito diverse istruzioni in merito alla verifica dei suddetti requisiti.

Ad esempio, in merito al requisito di “non aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività, altre attività artistica, professionale o di impresa”, nella circolare n°10/e 2016 è stato chiarito quanto segue; il calcolo dei tre anni deve essere rapportato al calendario gregoriano, non al periodo d’imposta, nè all’anno solare.

 Per intenderci: un contribuente che vuole avviare una nuova attività ad settembre 2022, potrà beneficare dell’imposta al 5% qualora abbia concluso la precedente attività entro settembre del 2019.

Ancora:

  • ai fini della verifica  del limite dei ricavi/compensi di 65.000€, laddove vi sia proseguimento dell’attività precedentemente esercitata da un terzo, bisogna considerare i ricavi compensi del dante causa (circolare, Agenzia delle entrate, n°10/e 2016);
  • in merito al fatto che la nuova attività non deve essere la prosecuzione di una già svolta in precedenza, come dipendente o autonomo, tale previsione mira da evitare che il 5% sia richiesto da soggetti che “si limitino a modificare la sola veste giuridica della attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il“rinnovo” dell’attività”.

Difatti, il rispetto del requisito in parola deve essere valutato dal punto di vista sostanziale.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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