Può accadere che un contribuente in regime forfetario decida di cedere la propria attività; attività magari ben avviata, con una clientela definita e delle prospettive di crescita future.
Da qui possono sorgere diversi dubbi sul corretto trattamento fiscale da applicare ad eventuali plusvalenze o all’avviamento, inteso quale maggiore valore attribuito ad un’azienda già funzionante rispetto ad una di nuova costituzione.
Ecco in chiaro qual è la disciplina fiscale applicabile alla cessione d’azienda posta in essere dal contribuente forfettario.
La determinazione del reddito per i forfettari
I contribuenti in regime forfettario, Legge 190/2014, determinano il reddito:
- applicando al monte ricavi/compensi conseguito
- uno specifico indice di redditività.
Difatti, tale indice varia a seconda del codice ATECO dell’attività svolta. Dal reddito così determinato possono essere dedotti i contributi previdenziali versati in obbligo di legge. A tal proposito, sono deducibili altresì i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico. Inoltre, la deduzione è ammessa anche per i contributi versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico. A condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa.
I contributi previdenziali sono le uniche voci di spesa deducibili in via analitica.
Al reddito così determinato si applica l’imposta sostitutiva al 15% o al 5%.
Detto ciò alcuni componenti di reddito, positivi o negativi, non assumo rilevanza ai fini reddituali.
Il riferimento è alle plusvalenze e alle minusvalenze realizzate in corso di regime. Anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime forfetario. Inoltre, non assumono rilevanza neppure le sopravvenienze sia attive che passive.
Tale indicazione vale anche in caso di cessione d’azienda parte del contribuente forfettario? Come deve essere trattato l’eventuale avviamento?
Cessione d’azienda: l’irrilevanza delle plusvalenze
In caso di cessione d’azienda, le plusvalenze non rilevano se il contribuente opera in regime forfettario.
Quando si ha una plusvalenza?
Si parla di plusvalenza quando all’atto di vendita di un bene il suo valore di realizzo è superiore al suo valore contabile.
Ad ogni modo nel regime a forfait la plusvalenza non rileva perché in tale regime il reddito è determinato, come detto sopra, applicando degli indici di redditività; per intenderci le spese sostenute in corso d’anno non sono dedotte dal reddito in via analitico; l’indice di redditività applicato sul reddito conseguito opera:
- indipendentemente dal fatto se le spese per determinati beni sono state sostenute e
- a prescindere del loro effettivo ammontare.
Difatti, il legislatore non ha disciplinato la fase di realizzo di tali beni e, come chiarito con la circolare n. 10/E del 2016, in caso di cessione dei beni le eventuali plusvalenze non hanno rilevanza fiscale.
Il trattamento fiscale dell’avviamento: tassazione a forfait o separata
Diverso è il discorso per l’avviamento, inteso quale maggiore valore attribuito ad un’azienda già funzionante rispetto ad una di nuova costituzione.
Come da risoluzione, Agenzia delle entrate, n° 478/2019, con riferimento al corrispettivo imputabile all’avviamento:
- non si è in presenza di un plusvalore relativo a un bene relativo all’impresa il cui costo non è stato oggetto di deduzione ai fini fiscali,
- ma di un valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica, in quanto tale riconducibile nell’ambito dei ricavi.
Valore che, il contribuente può, alternativamente:
- assoggettare a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera g ), del TUIR, sussistendone i presupposti;
- farlo concorrere alla determinazione dell’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo imposta 2019 dal forfettario.
Reddito cui applicare, il coefficiente di redditività per determinare il reddito imponibile.
Non concorrono al valore da tassare, gli eventuali plusvalori e minusvalori riguardanti gli specifici beni relativi all’impresa.