Forfettario: la veste giuridica dell’ex datore di lavoro non supera la causa di esclusione

Il regime non può essere applicato dalle persone fisiche la cui attività, nei due precedenti periodi d’imposta, sia esercitata prevalentemente nei confronti dello stesso datore di lavoro.
4 anni fa
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Regime forfettario e contributo a fondo perduto: il calcolo del fatturato

Dal 2018 al 2020 ho lavorato come dipendente, presso una società che aveva fino al 2019 la veste giuridica di impresa individuale per poi, nel 2020, passare ad SRL unipersonale; tale passaggio nella forma giuridica mi permette di ovviare alla causa di esclusione secondo la quale non possono applicare il regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Posso applicare il regime forfettario nel 2021? Al momento non ho ancora emesso nessun fattura. Prevedo che più della metà del fatturato 2021 potrebbe provenire dalla collaborazione con la mia ex società.

Il regime forfettario

Il regime forfettario è regolato dalla Legge 190/2014; nel corso del tempo il legislatore ha apportato diverse modifiche alla normativa; alcune delle quali hanno riguardato sia i requisiti di accesso al regime fiscale sia le cause di esclusione.  L’accesso al regime forfettario consente di beneficiare di adempimenti fiscali e contabili semplificati. Ad esempio, non vi è alcun obbligo di emissione della fattura in formato elettronico. Tuttavia la scelta del formato elettronico permette di avere alcuni vantaggi. Si vede a tal proposito il nostro approfondimento Forfettari: fattura elettronica anche tramite il portale fatture e corrispettivi.

Sugli adempimenti, nello specifico, i forfettari sono esonerati dalla:

  • registrazione delle fatture emesse(articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • registrazione dei corrispettivi(articolo 24del medesimo D.P.R.);
  • registrazione degli acquisti (articolo 25 del medesimo D.P.R.);
  • tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del medesimo D.P.R.), fatta eccezione per le fatture e i documenti di
  • acquisto e le bollette doganali di importazione;
  • dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998).

Accanto agli adempimenti per i quali il forfettario è esonerato, vanno rispettati i seguenti obblighi: numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;

certificazione dei corrispettivi;integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

Requisiti di accesso e le cause di esclusione

L’accesso al regime forfettario è subordinato al possesso di due requisiti, comma 54 della Legge 190/2014:

  • aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate,
  • aver sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro di terzi, compresi dipendenti e collaboratori.

Le cause di esclusione

Il rispetto dei suddetti requisiti non garantisce l’accesso al forfetario. Infatti, oltre ai requisiti è necessario non rientrare in una delle seguenti cause di esclusioni.

Da qui, non possono accedere al regime forfetario, comma 57 della Legge 190/2014:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

La risposta al lettore: forfettari ed ex datore di lavoro

Fatta tale ricostruzione è necessario richiamare quanto riportato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°9/E 2020.

In tale sede, sulla causa di esclusione da lei citata nel quesito, è stato chiarito che l’elemento della prevalenza va verificato sulla base dei seguenti parametri:

  • i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o
  • nei confronti dei quali il contribuente abbia svolto la propria attività lavorativa negli ultimi due periodi d’imposta ovvero
  • nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai sudditi datori di lavoro.

Attenzione, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta.

Ciò comporta che, nel suo caso specifico, potrà accedere al forfetario per il 2021. Laddove, nello stesso anno, i ricavi conseguiti rispetto all’ex datore di lavoro integrino il requisito della prevalenza, dal 2022 dovrà operare in regime ordinario/semplificato. Nel rispetto di tutti i requisiti sopra esposti, potrà ritornare al forfetario nel 2023.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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