Anche nel 2022, è consentito passare dal regime semplificato a quello forfettario o viceversa senza che sia necessario rispettare il vincolo di permanenza triennale; entrambi sono regimi naturali per le imprese minori, dunque il Fisco non ha posto alcun vincolo al passaggio da un regime ad un altro; il discorso cambia laddove il contribuente, pur avendo i requisiti per operare in regime forfettario, ha scelto il regime contabile e di determinazione del reddito ordinario.
Ecco le regole che varranno per l’anno 2022, in caso di cambio di regime contabile/fiscale.
Se si passa dal regime semplificato al regime forfettario
Se si passa dal semplificato al forfettario non ci sono particolari problemi. Infatti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tale passaggio può avvenire senza particolari vincoli. Infatti, entrambi i regimi sono considerati quali regime naturali per le imprese minori. Da qui, il passaggio dal regime semplificato al forfettario può avvenire anche disattendo il vincolo di permanenza triennale previsto dall’art.3 del DPR 442/1997.
Attenzione, il contribuente deve sempre verificare di rispettare i requisiti di accesso e non rientrare nelle cause di esclusione previsti per accedere al regime prescelto, forfettario o semplificato.
Tale importante chiarimento (dal forfettario al semplificato senza vincoli e viceversa) è stato messo nero su bianco dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 64/e 2018 e nella circolare n° 9/E 2019. In riferimento alle sole imprese, ex art.18 del DPR 600/73.
Di recente, L’Agenzia delle entrate, DRE Emilia Romagna, con l’interpello 909-1960/2021 ha chiarito che anche i professionisti possono passare dal regime semplificato a quello forfettario. Senza rispettare il vincolo di permanenza triennale.
Difatti, il trattamento previsto per le imprese viene esteso ai professionisti, in regime semplificato naturale, art.3 DPR 695/96.
Dall’ordinario al forfettario: quali vincoli
La situazione si complica se il contribuente che pur avendo i requisiti per operare in regime forfettario ha scelto il regime contabile e di determinazione del reddito ordinario.
In tali casi, il contribuente può uscire dal regime ordinario per entrare nel forfetario prima del decorso di un triennio?
La risposta è negativa.
Infatti, all’art.3 del DPR 442/1997, è previsto che:
l’opzione di cui all’articolo 1 vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili. Restano salvi termini piu’ ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell’imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Il vincolo di permanenza triennale potrebbe essere disatteso solo laddove il regime di accesso o quello di provenienza sia oggetto di modifiche normative rilevanti.