Cambia, per il 2023, la scadenze per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta dalle partite IVA che agiscono nel regime forfettario e in quello di vantaggio. Lo slittamento è frutto della proroga annunciata dal MEF. Una proroga che interessa non solo questi contribuenti ma anche:
- coloro che applicano gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità);
- contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli ISA.
La proroga, dice il MEF, sarà comunque contenuta in una disposizione normativa di prossima emanazione.
Prima della proroga
Ricordiamo che i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio pagano un’imposta che non è IRPEF, non è addizionale e non è IRAP.
Senza considerare la proroga, le scadenze per il 2023 erano fissate al:
- 30 giugno 2023 – saldo 2022 e primo acconto 2023;
- 30 novembre 2023 – secondo o unico acconto 2023.
Il saldo 2022 e primo acconto 2023, si possono pagare anche entro i 30 giorni successivi applicando una maggiorazione dello 0,40%. Ne consegue che si potrebbe anche pagare entro il 31 luglio 2023 (il 30 luglio è domenica) con lo 0,40% in più.
Le nuove date per il forfettario e regime di vantaggio
La proroga imposte sul reddito annunciata dal MEF con il comunicato n. 98 del 2023, sposta in avanti di 20 giorni la scadenza del 30 giugno 2023, lasciando inalterata quella del 31 luglio con la maggiorazione.
Questo significa che, i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio pagano l’imposta sostitutiva secondo il seguente nuovo calendario:
- 20 luglio 2023 (ovvero 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) – saldo 2022 e primo acconto 2023;
- 30 novembre 2023 – secondo o unico acconto 2023.
Resta fermo che il saldo e primo acconto si possono rateizzare al massimo fino a novembre. Non si può, invece, rateizzare il secondo o unico acconto.
Riassumendo…
- il MEF con il comunicato stampa n. 98 del 14 giugno 2023 ha annunciato la proroga per il versamento del saldo 2022 e primo acconto 2023 delle imposte sul reddito
- la proroga interessa anche i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio, i quali osservano le seguenti nuove scadenze per pagare l’imposta sostitutiva:
- 20 luglio 2023 (ovvero 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%), per il versamento del saldo 2022 e primo acconto 2023
- 30 novembre 2023, per il versamento del secondo o unico acconto 2023
- saldo e primo acconto si possono rateizzare, mentre non si può rateizzare il secondo o unico acconto.