Il contribuente in regime forfettario può avere rapporti commerciali con altri soggetti comunitari, operazioni UE. I rapporti commerciali intracomunitari comportano specifici adempimenti, diversi da quelli previsti per le operazioni poste in essere nel territorio dello stato per le quali entrambe le parti commerciali sono ivi residenti.
Il regime forfettario: obblighi contabili e adempimenti Iva
Il regime forfettario è il regime naturale per chi svolge attività d’impresa arti o professioni. Nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge 190/2014, chiunque può accedervi. Il regime permette di operare con una serie di semplificazioni non solo sul piano contabile ma anche su quello degli obblighi documentali.
Infatti, i forfettari sono esonerati dalla:
- registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972);
- registrazione dei corrispettivi (articolo 24del medesimo D.P.R.);
- registrazione degli acquisti (articolo 25 del medesimo D.P.R.);
- tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del medesimo D.P.R.), fatta eccezione per le fatture e i documenti di
acquisto e le bollette doganali di importazione; - dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998).
Tuttavia, il forfetario deve rispettare i seguenti obblighi:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi;
- integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.
Particolari adempimenti sono previsti laddove il forfettario intrattenga rapporti commerciali con soggetti residenti in altri paesi dell’Unione Europea.
Il regime forfettario e le operazioni UE: gli acquisti e le vendite intracomunitarie di beni
Gli adempimenti da porre in essere nei rapporti commerciali con altri soggetti UE sono stati ben chiariti con la circolare, Agenzia delle entrate, n°10/E 2016.
Nello specifico, per le vendite intracomunitarie, le cessioni dei beni non è considerata “cessioni intracomunitarie in senso tecnico”, essendo assimilate alle operazioni interne. Dunque, l’IVA non viene indicata in fattura. Il forfettario, nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario indicherà che l’operazione, soggetta al regime forfettario, “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto1993, n. 331”. Di conseguenza vengono meno adempimenti quali iscrizione alla banca dati VIES o la compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.
Diverso è il discorso per gli acquisti di beni da altro soggetto comunitario. Qui c’è da fare una differenziazione a seconda se gli acquisti sono o meno superiori a 10.000 euro. Difatti si applicano le disposizioni di cui all’art.38, comma 5, lett.c del D.L. 331/1993.
Infatti,
non costituiscono acquisti intracomunitari. gli acquisti di beni (..) se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;”.
In sintesi:
- laddove gli acquisti da Paesi comunitari siano inferiori a 10.000 euro, l’IVA è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni e, conseguentemente,
- il cessionario che applica il regime forfetario non ha l’obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat.
Salva la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia di 10.000 euro.
Forfettario e operazioni UE, acquisti intraconunitari: se si supera la soglia di 10.000 euro
Se gli acquisti di beni, anche in corso d’anno, superano la soglia di 10.000 euro, entrano in gioco le regole ordinarie per gli acquisti UE. Il riferimento principale è al c.d reverse charge.
Nello specifico, superata tale soglia, il forfetario deve adempiere ai seguenti obblighi:
• iscrizione al VIES;
• reverse charge, integrazione della fattura rilasciata dal fornitore intracomunitarioì in base al meccanismo di cui all’articolo 46, comma 1, D.L. 331 del 1993, indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza diritto alla detrazione dell’Iva;
• compilazione dell’elenco riepilogativo deglia acquisti intracomunitari ex articolo 50 comma 6, del DL 331 del 1993 (intra 2bis a fini statistici).
Se si opera in regime forfettario con operazioni verso altri soggetti UE è necessario rispettare tutte le regole qui analizzate.