Cessione credito 110 garantita grazie alle foto scattate sul cantiere a testimonianza dei lavori effettuati.
Potrebbe essere questa la soluzione che mette al riparo da brutte sorprese l’impresa o altro cessionario che accetta la cessione del credito da bonus edilizi, superbonus, bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecc.
Ecco perchè conviene catturare passo dopo passo ossia per stato di avanzamento, i lavori per i quali il contribuente intende cedere il credito edilizio in favore dell’impresa o di altro cessionario.
Cessione del credito 110. Quando è l’impresa a pagare insieme al contribuente
Con la recente circolare n°23, l’Agenzia delle entrate ha colto l’occasione per analizzare i casi in cui anche chi accetta il credito edilizio può essere considerato responsabile di eventuali violazioni delle norme che regolano le varie agevolazioni fiscali.
In particolare, imprese, professionisti, banche, ecc, prima di accettare il credito devo agire con specifica diligenza. Già riguarda anche la cessione del credito 110.
Il livello di diligenza richiesto dipende anche dalla natura di colui che prende il credito dal contribuente o da altro cessionario. Per banche e altri intermediari, considerati operatori professionali, il livello e la qualità della diligenza deve essere elevato. Anche sulla base di quanto prevede la normativa antiriciclaggio.
Se c’è concorso di violazione viene esclusa qualsiasi diligenza.
A ogni modo, la valutazione da parte del Fisco sulla diligenza posta in essere dal cessionario tiene conto di elementi quali:
- assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
- incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari del bonus 110;
- sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
- incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale di colui che cede il credito.
- anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
- mancata effettuazione dei lavori.
Difatti, tali elementi potrebbero far insospettire il Fisco circa un eventuale concorso nella violazione da parte di chi ha accettato il credito edilizio considerato nei fatti inesistente.
La soluzione. Foto al cantiere per dimostrare che i lavori sono stati eseguiti
Tra i principali documenti richiesti da chi accetta la cessione del credito 110 e altri bonus edilizi rientrano:
- la copia dell’asseverazione dei lavori eseguiti cui fa riferimento il credito d’imposta;
- dichiarazione dell’asseveratore in merito all’effettivo svolgimento dei lavori ed alla congruenza degli stessi rispetto al valore dell’immobile;
- copia del “modulo di comunicazione dell’opzione di cessione del credito d’imposta” trasmesso dall’Intermediario Fiscale all’Agenzia delle Entrate, con relativa ricevuta rilasciata da quest’ultima;
- copia di una dichiarazione del medesimo Intermediario Fiscale, nella quale l’Intermediario Fiscale attesta che il “modulo di comunicazione” è conforme a quello da lui trasmesso all’Agenzia delle Entrate;
- una Copia dei bonifici da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- copia di un documento attestante il diritto di proprietà o di godimento sull’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane (e.g., visura catastale storica per la proprietà, contratto di locazione o comodato d’uso per il godimento);
- ecc.
Nell’ultimo periodo, molti cessionari, tra cui banche e assicurazioni, tra la documentazione richiesta ai fini della cessione del credito 110 ( e altri bonus edilizi) fanno rientrare anche le foto del cantiere dei lavori per i quali si richiede l’agevolazione fiscale. In tal modo, colui che cede il credito può attestare che i lavori sono stati effettivamente eseguiti.