Entro il 29 febbraio i datori di lavoro che hanno erogato anche tramite terzi, prestiti agevolati in favore dei propri dipendenti dovranno procedere ai relativi conguagli in busta paga. Infatti, posto che la norma del DL 145/2022, c.d. decreto Anticipi è entrata in vigore a dicembre ma ha effetti per tutto il 2023, il datore di lavoro terrà conto della tassazione più leggera in sede di conguaglio. Il Lavoratore così avrà modo di recuperare quanto gli è stato trattenuto in più in applicazione della precedente norma rispetto alle nuove regole fissate dal decreto citato.
Tale indicazione operativa è stata fornita dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2024, evento tenutosi nella scorsa settimana.
Il finge benefit per prestiti ai dipendenti
La questione verte sulla corretta tassazione e individuazione del fringe benefit legato alla concessione di prestiti agevolati in favore dei lavoratori dipendenti.
Prima del DL Anticipi, l’art. 51, c.4 lett. b) del DPR 917/86, TUIR, prevedeva che in caso di concessione di prestiti al dipendente, concorreva al reddito:
il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi (…)
Cosicché, il finge benefit per l’erogazione dei prestiti ai dipendenti era pari al 50% della differenza tra:
- l’importo degli interessi calcolato in base al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea, al termine di ciascun anno, c.d. TUR;
- l’importo degli interessi rimasti a carico del dipendente, calcolati in base al tasso effettivamente applicato.
Dunque, andava calcolato anno per anno.
E’ chiaro che con l’aumento del Tasso di riferimento (TUR) stabilito dalla Banca Centrale Europea questo differenziale è aumentato di parecchio. Soprattutto negli ultimi due anni. Cosicché si è assottigliato il vantaggio in favore del dipendente legato all’ottenimento di prestiti agevolati.
Se aumenta il TUR è chiaro che è più facile che in capo al dipendente maturi un fringe benefit da tassare. Questo perchè trova applicazione la regola generale prevista in materia di fringe benefit, in base alla quale: il superamento della soglia di 258,23 (3.000 euro per il 2023 solo in alcuni casi) riferita al totale dei benefit, fa scattare l’intera tassazione degli stessi in busta paga.
Fringe benefit con prestiti ai dipendenti. L’intervento del DL Anticipi
Per disinnescare gli effetti legati agli aumenti dei tassi di interessi, il DL 145/2023, è intervenuto modificando la norma. Riportandola alla sua versione originaria.
In particolare, il decreto Anticipi prevede un meccanismo di calcolo differenziato seconda se il prestito concesso al dipendente sia a tasso fisso o variabile.
Nel primo caso, si riprende la vecchia norma, dunque il finge benefit legato all’erogazione del prestito al dipendente (o a un suo familiare) è individuato considerando metà della differenza tra l’importo:
- degli interessi calcolato in base al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea al momento della concessione del prestito;
- degli interessi rimasti a carico del dipendente, calcolati in base al tasso effettivamente applicato sul prestito.
Rimane fermo che il momento di imputazione del compenso in natura così come sopra individuato e di applicazione della ritenuta alla fonte, è quello del pagamento delle singole rate del prestito. In tal modo si vanno ad eliminare gli effetti legati all’aumento dei tassi di interessi; almeno per i prestiti concessi prima del loro incremento.
Si farà sempre solo riferimento al tasso in essere al momento dell’accensione del prestito.In tal modo il fringe benefit è individuato in anticipo e rimane costante nel tempo.
Per i prestiti a tasso variabile invece si terrà conto del TUR di riferimento vigente alla scadenza di ogni singola rata.
Fringe benefit con prestiti ai dipendenti. A fine mese busta paga più ricca (Telefisco)
Anche se il Dl Anticipi è stato approvato a dicembre, il legislatore ha previsto che la norma abbia effetto per tutto il 2023.
Come detto sopra, il momento di imputazione del compenso in natura e di applicazione della ritenuta alla fonte, è quello del pagamento delle singole rate del prestito. Così come stabilite dal relativo piano di ammortamento.
Durate l’anno (prima del DL Anticipi) il datore di lavoro doveva effettuare le ritenute sul benefit in esame:
- tenendo conto del tasso ufficiale di riferimento vigente al 31 dicembre dell’anno precedente;
- in sede di conguaglio, applicando il tasso ufficiale di riferimento al termine dell’anno.
Ora con il Dl Anticipi dovrà tenere della tassazione più “leggera”.
Cosicché, come da indicazioni dell’Agenzia delle entrate fornite nel corsi di Telefisco 2024:
Considerato che la modifica della determinazione del compenso in natura, in relazione alla concessione di prestiti ai dipendenti, è entrata in vigore il 17 dicembre 2023 e si applica relativamente a tutti gli interessi pagati nel periodo d’imposta 2023, si ritiene che, relativamente agli interessi tassati precedentemente all’entrata in vigore della norma, il datore di lavoro debba necessariamente tener conto della nuova regola di determinazione del reddito in sede di conguaglio.
Nei fatti, il contribuente recupererà in busta paga le trattenute subite in più per effetto della vecchia norma sui prestiti ai dipendenti. Ecco perché la novità del DL Anticipi fa crescere la busta paga.
Sempre nel corso di Telefisco, si chiarisce che ai fini dell’individuazione del fringe benefit in ipotesi di rinegoziazione del contratto di mutuo a tasso fisso (compresa l’ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile) il confronto si effettua fra:
- gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione;
- il Tur vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo.
Riassumendo…
- Il Dl Anticipi, con effetti dal 2023 in avanti, ha alleggerito la tassazione dei fringe benefit legata all’erogazione dei prestiti ai dipendenti;
- per i prestiti a tasso fisso si tiene conto del TUR vigente al momento di concessione del prestito e non a quello rilevato al termine di ciascun anno;
- coni conguagli di febbraio, i lavoratori recupereranno le trattenute subite in più nel corso del 2023 per effetto della vecchia norma.