Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore nuove regole della L. n°207/2024, L. di bilancio 2025 relative ai fringe benefit auto ossia ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo.
La nuova normativa rimodula il valore imponibile del veicolo assegnato al dipendente in funzione della tipologia del mezzo, con particolare attenzione ai veicoli elettrici e ibridi plug-in che beneficiano di condizioni fiscali più favorevoli.
La Fondazione Studi si è soffermata sulle novità con uno specifico approfondimento evidenziando anche la necessità di chiarimenti normativi per quei casi particolari di immatricolazione e assegnazione con date non coincidenti.
Sempre dal 1° gennaio 2025, entrano in vigore anche nuove disposizioni relative alla tracciabilità delle spese sostenute dai dipendenti in occasione delle trasferte.
Le spese per vitto, alloggio e trasporto saranno considerate esenti da tassazione soltanto se effettuate con strumenti di pagamento tracciabili. Nel caso contrario, tali spese concorreranno al reddito imponibile del dipendente e non potranno essere dedotte dall’azienda.
I fringe benefit auto in busta paga
La L.n°207/2024, Legge di bilancio 2025 ha rivisto le regole di calcolo del fringe benefit auto in busta paga. Nei fatti si tratta di individuare il valore fiscalmente imponibile in capo al lavoratore legato all’assegnazione dell’auto aziendale ad uso promiscuo. Dunque anche per necessità legate alla sfera personale/familiare.
Vale sempre la regola in base alla quale eventuali addebiti concordati in capo al lavoratore per l’utilizzo dell’auto devono essere detratti dal valore del fringe benefit.
A ogni modo, dopo l’intervento della Legge di bilancio 2025, possono a oggi individuarsi tre diverse regole di calcolo per il fringe benefit auto in busta paga.
Rilevano la data di immatricolazione del veicolo e la data di assegnazione, concetto quest’ultimo che vedremo meglio nel proseguo.
Fattispecie | Periodo di immatricolazione e assegnazione | Valore da assumere (tabelle ACI) |
1 | Prima del 30 giugno 2020 | 30% del valore convenzionale (percorrenza media 15.000 km annui) |
2 | Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 | Variabile in base alle emissioni di CO₂: – 25% se < 60 g/km; – 30% tra 60-160 g/km; – 50% tra 160-190 g/km; – 60% oltre 190 g/km |
3 |
Dal 1° gennaio 2025 |
Nuova disciplina (art. 51, comma 4, TUIR modificato dalla legge n. 207/2024). Ogni nuova immatricolazione e concessione dal 1° gennaio 2025 segue questa normativa. |
50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI sempre al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La predetta percentuale è ridotta:
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Con un emendamento al DL bollette (DL 202/2024), approvato la scorsa settimana, viene previsto che si applicheranno le vecchie regole (punto 2 della tabella) per le auto ordinate nel 2024 e concesse al dipendente nel 2025.
Le regole da applicare
In alcuni casi potrebbe risultare di difficile gestione il passaggio dalle vecchie alle nuove regole.
Nell’approfondimento dei Consulenti del Lavoro, vengono richiamate le indicazioni che l’Agenzia delle entrate fornì in seguito alle novità normative sui fringe benefit auto in busta paga post modifiche 2020.
Ebbene, con la Risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, l’Agenzia delle entrate aveva ritenuto che l’assegnazione dell’auto aziendale presuppone un vero e proprio accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
Infatti non si tratta di un atto unilaterale ma: a fronte della volontà datoriale, consegue l’accettazione del lavoratore di beneficiare del bene.
Diventa quindi a tal fine rilevante la data di assegnazione del veicolo, data in base alla quale individuare poi la normativa fiscale applicabile al fringe benefit.
Potrebbe accadere che data di immatricolazione del veicolo e assegnazione non coincidano.
In tale caso, sempre in base alla suddetta risoluzione il valore fiscale (che poi rileva anche ai fini contributivi) deve essere valorizzato secondo il criterio del valore normale.
Senza considerare però la parte riconducibile all’utilizzo relativo all’attività lavorativa, in maniera tale da poter considerare a quel punto reddito solo la quota di effettivo utilizzo personale del bene.
A tal fine i consulenti del Lavoro precisano che provare a dare una concreta attuazione a tale modalità di calcolo, presuppone la presenza di due passaggi:
- la determinazione del valore normale del bene secondo i criteri generali dell’art. 9 del TUIR;
- la mappatura dell’utilizzo per lo svolgimento (eventuale) di attività rientranti nella sfera lavorativa, che debbono essere escluse dalla concorrenza a formare reddito imponibile.
Secondo i Consulenti del Lavoro servirebbe comunque un ulteriore intervento da parte dell’Agenzia delle entrate per meglio chiarire gli effetti della nuova norma della L. di bilancio 2025.
Spese di trasferta. Quali novità?
Ulteriore intervento di rilievo operato dalla legge n. 207/2024 è quello che concerne la tracciabilità delle spese sostenute nel corso dell’invio in missione dei dipendenti, la cui disciplina è contenuta all’articolo 1, commi da 81 a 83. Dunque facciamo riferimento alle c.d spese di trasferta.
Per quanto concerne la determinazione del reddito da lavoro dipendente, la lettera a) del comma 81 modifica l’art. 51, comma 5, del TUIR andando ad aggiungere, infine, un nuovo periodo:
i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, per le
trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero
mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Considerata anche la modifica all’art.95 del TUIR, l’esclusione dalla tassazione in busta paga nonchè la deducibilità del rimborso per le imprese è ancorata al pagamento delle spese di trasferta mediante i mezzi
tracciati: carte di credito, debito, ecc.
Quale trattamento per le indennità forfettarie?
Rispetto alle indennità di trasferte calcolate forfettariamente, i consulenti del lavoro nell’approfondimento Fringe benefit veicoli e tracciabilità delle spese da rimborsare: le regole dal 2025 ritengono che: ai fini della determinazione della soglia di esenzione dell’indennità di trasferta forfettarie, la circostanza che le spese di vitto e/o di alloggio siano o meno sostenute attraverso pagamenti tracciati non ha alcun riflesso rispetto agli abbattimenti previsti dal TUIR.
Ecco quindi che:
in ipotesi ad esempio di rimborso da parte del datore di lavoro delle spese di vitto e di alloggio, e contestuale volontà di riconoscere un’indennità forfettaria di trasferta, il fatto che le prime siano o meno sostenute in maniera tracciata – al netto dei riflessi circa l’imponibilità in capo al lavoratore e alla deducibilità dal reddito d’impresa – non avrà riflessi nella determinazione della quota esente della seconda che, coerentemente con quanto previsto dall’art. 51, comma 5 del TUIR, dovrà essere abbattuta di due terzi rispetto alla misura massima.
Riassumendo.
- Dal 1° gennaio 2025 la legge di Bilancio 2025 introduce nuove regole sul fringe benefit delle auto aziendali, rimodulando il valore imponibile in base alla tipologia di veicolo assegnato: termico, elettrico o ibrido plug-in.
- Previsto un trattamento fiscale favorevole per i veicoli elettrici (10%) e ibridi plug-in (20%).
- Tre regimi fiscali distinti per l’uso promiscuo dell’auto aziendale, basati su data di immatricolazione e assegnazione del veicolo.
- Fondamentale chiarire la coincidenza o meno delle date di immatricolazione e assegnazione per identificare il corretto trattamento fiscale.
- Le spese di trasferta sono esenti da tassazione solo se effettuate tramite strumenti tracciabili; diversamente, diventano reddito imponibile e indeducibili per l’azienda