Nessuna proroga per il 2022 all’incremento della soglia di esenzione IRPEF dei fringe benefits ai dipendenti. Dunque, il limite per l’esentasse ritorna all’importo ordinario previsto dall’art. 51 del TUIR, comma 3.
L’esenzione IRPEF “ordinaria” dei fringe benefits ai dipendenti
I fringe benefits sono benefici accessori che le imprese possono erogare ai propri lavoratori. Ne sono un esempio i buoni carburante, buoni per ricariche cellullare, ecc. Definiti anche compensi in natura, per essi il legislatore stabilisce un regime di esenzione fiscale fino ad una certa soglia.
il valore dei beni e dei servizi ricevuti dal datore di lavoro se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23. Tuttavia, se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Dunque, sulla base di tale disposizione normativa, i fringe benefits non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente fino ad un importo complessivo di 258,23 euro.
Lo strappo alla regola per il 2020 e 2021
Negli ultimi due anni, tuttavia, il legislatore, al fine di dare sostegno a lavoratori, famiglie ed imprese, ha adottato una serie di misure di favore in considerazione dell’emergenza Covid-19.
Tra queste, con l’art. 112 del decreto Agosto, si era deciso di incrementare, per il solo periodo di imposta 2020, il citato limite di esenzione dei fringe benefits ai dipendenti, elevandolo da 258,23 euro a 516,46 euro (fermo restando che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l’intero valore concorre a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF del lavoratore).
Successivamente, con il decreto Sostegni, la misura è stata confermata anche per l’anno d’imposta 2021. Nulla, invece, è previsto per il 2022. Quindi, da quest’anno la soglia di esenzione IRPEF dei fringe benefits torna ad essere quella ordinaria, ossia 258,23 euro.
D’altronde, il 31 marzo 2022 sarà dichiarato anche la fine dello stato di emergenza Covid.
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