Il dovere di mantenere i figli minorenni o maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente, trova il suo fondamento nella procreazione e non nel legame affettivo/sentimentale che sussiste tra i genitori. Mantenere i propri figli è un dovere costituzionalmente riconosciuto dall’articolo 30 che dispone che ‘è dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio’’, e anche se figli di genitori separati, ci sentiamo di aggiungere. La giurisprudenza afferma che nell’assegno corrisposto ogni mese dal genitore non convivente con i figli rientrano le spese ordinarie, mentre le spese straordinarie non sono comprese e devono essere versate come extra normalmente nella misura del 50%.
Quello che spesso scatena polemiche e liti tra coniugi separati e divorziati è, però, la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie. Molto chiaro al riguardo è un vademecum del Tribunale di Varese che stabilisce, senza però essere vincolante, quali sono i criteri distintivi tra spese ordinarie e straordinarie. Va sottolineato, prima di passare alla distinzione delle due tipologie di spesa, che le spese straordinarie non sono individuate chiaramente dal legislatore per cui ampio spazio è dato all’intervento della magistratura che cerca di rispondere alle domande più frequenti dei genitori separati e divorziati: le spese straordinarie vanno prima concordate? Come vanno pagate le spese straordinarie? Chi prende le decisioni al riguardo? Come vanno ripartite? Gli interrogativi sono molti e proprio questo genera conflitti aspri su chi deve sostenere o meno determinate spese. In questo articolo, che vuol fungere anche da guida completa al riguardo, cercheremo di definire le spese straordinarie e quelle ordinarie riportando anche i pareri dei diversi tribunali che si sono pronunciati in proposito.