Tramite i dati ricavati dal flusso Uniemens o dagli F24 presentati per il pagamento delle imposte o ancora dalla dichiarazione dei redditi, l’INPS può procedere all’iscrizione d’ufficio del contribuente alla gestione separata come:
- collaboratore coordinato e continuativo;
- amministratore di società;
- lavoratore autonomo occasionale;
- libero professionista senza cassa.
Proprio sull’iscrizione d’ufficio, l’INPS, con il messaggio n° 2535 ha chiarito che in assenza di qualsivoglia riscontro da parte del contribuente, l’INPS provvederà all’iscrizione, indicando come data di iscrizione con “la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi ”per i liberi professionisti e “la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi uniemes di denuncia dei compensi erogati” per i parasubordinati.
La gestione separata INPS
Innanzitutto, è utile chiarire quanto c’è obbligo di iscrizione alla gestione separata. Se per coloro che svolgono una professione in maniera abituale e non hanno una cassa di riferimento (professionisti senza cassa) non ci sono dubbi circa l’obbligo di iscrizione, la stessa cosa non può dirsi per chi svolge un’attività professionale in via occasionale.
Ebbene, per i lavoratori autonomi occasionali, l’obbligo di iscrizione scatta al superamento di una certa soglia di compensi. In particolare, fino a 5.000 euro annui di compensi i soggetti citati beneficiano di una soglia di esenzione dall’obbligo contributivo. L’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese addebitate al committente e risultanti dalla fattura.
Superata la soglia delle 5.000 euro, il lavoratore occasionale deve comunicare ai committenti il superamento del limite. Il committente dovrà provvedere ad iscrivere il lavoratore alla gestione separata INPS e procedere al versamento dei contributi. I contributi da versare saranno 1/3 a carico del lavoratore (trattenuti direttamente nella ricevuta fiscale) e 2/3 a carico del committente.
Come ribadito dall’Inps sul proprio portale, ai lavoratori autonomi occasionali, in linea di massima si applicano le stesse regole di ripartizione del contributo, versamento e denuncia previste per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co). Nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale e accredito contributivo.
Gestione separata. Casi in cui l’INPS procede all’iscrizione d’ufficio (messaggio INPS 2535-2023)
Come accennato in premessa, con il messaggio n° 2535/2023, l’INPS ha chiarito le conseguenze in capo al lavoratore quando l’istituto provvede all’iscrizione d’ufficio del lavoratore alla gestione separata.
Ebbene, nel messaggio citato si legge che:
In assenza di specifica istanza di iscrizione, la procedura informatica che gestisce i relativi dati registra in automatico i seguenti elementi: la data di inizio attività più remota presente nel flusso delle denunce Uniemens per i lavoratori parasubordinati o la data più remota inserita nella colonna “periodo di riferimento” sul modello F24 del versamento effettuato dal libero professionista.
Detto ciò, le data citate potrebbero però non coincidere con la data effettiva di inizio attività cui è legata l’iscrizione alla Gestione separata e il relativo accredito contributivo.
Da qui, si potrebbero generare: conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.
In considerazione di ciò, l’INPS invia agli interessati una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l’assenza dell’iscrizione. Così come prevista dall’articolo 2, comma 27, della legge n. 335/1995. Tale comunicazione è resa nota mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica con l’invio di un messaggio “di invito” all’iscrizione stessa.
Nella medesima viene specificato che non è presente la domanda di iscrizione alla Gestione separata e che, nel caso in cui il contribuente non proceda alla regolarizzazione, l’Istituto provvederà a valorizzare il dato della data di iscrizione con “la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi” per i liberi professionisti e “la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati” per i parasubordinati.
Infine è utile ricordare che per i lavoratori autonomi professionisti l’iscrizione prevede in automatico l’apertura del “Cassetto previdenziale per liberi professionisti”. Attraverso il cassetto previdenziale è possibile verificare, tra gli altri, la propria posizione contributiva. La presenza di eventuali anomalie relative alla compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi o la presenza di posizioni debitorie.
Riassumendo…
- l’INPS in alcuni casi procede all’iscrizione automatica del lavoratore alla gestione separata;
- in caso provvedimento d’ufficio, la data di iscrizione coincide con “la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi” per i liberi professionista;
- l’iscrizione comporta in automatico l’apertura del “Cassetto previdenziale per liberi professionisti”.