Qual è la corretta aliquota IVA da applicare al servizio di trasporto marittimo comprensivo di altre prestazioni aventi finalità turistiche ricreative, come ad esempio la pesca, l’eventuale somministrazione del pasto o il noleggio di barche per escursioni?
La questione è stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 8/E del 2 febbraio 2020.
Trasporto marittimo di persone: l’IVA da applicare alle gite turistiche
Alla luce della normativa IVA vigente (DPR n. 633 del 1972), l’Agenzia delle Entrate, chiarisce quanto segue:
- sono esenti IVA, le prestazioni di trasporto urbano (ossia che avvengono all’interno dello stesso Comune o tra Comuni non distanti oltre 50 chilometri) che siano effettuate mediante “veicoli da piazza” (vale a dire adibiti al servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea). Tra i veicoli da piazza rientrano anche gondole e motoscafi
- si applica IVA al 5%, alle le prestazioni di trasporto urbano di persone rese con mezzi diversi di quelli da piazza, che siano abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare
- sono soggetti ad IVA del 10% i trasporti urbani di persone per vie acquee effettuate con mezzi diversi da quelli da piazza o diversi dai mezzi abilitati e, indipendentemente dal mezzo usato, i trasporti extraurbani
- si applica l’IVA al 22% per le c.d. “prestazioni complesse”, ossia quelle che includono ulteriori servizi con finalità turistico ricreative. Tali prestazioni, infatti, non possono considerarsi attività di trasporto vera e propria. Si pensi ad esempio alle gite turistiche con un unico corrispettivo comprensivo di altre prestazioni come l’animazione, pasti, visite, delle minicrociere senza attracco o delle uscite in barca finalizzate alla pesca che includono anche le consumazioni.
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