Gli effetti del Covid-19 sulla mediazione tributaria

L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito applicativo della sospensione del termine per la proposizione del ricorso di primo grado e del termine per la conclusione del procedimento di mediazione, così come disposta dal decreto Cura Italia
5 anni fa
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L’articolo 83, ai commi 1 e 2 del decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2010) aveva disposto dal 9 marzo al 15 aprile 2020 il rinvio d’ufficio rispettivamente di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (comma 1) con le eccezioni previste dal comma 3 e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (comma 2), e dunque anche per la proposizione dei relativi atti introduttivi, anche qui con le eccezioni previste dal comma 3.

L’art. 36 del decreto liquidità ha prorogato all’11 maggio il predetto termine del 15 aprile ed ha esteso la misura anche ai procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie; ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. Con riferimento specifico al processo tributario il comma 2 dell’art. 83 ad oggi, prevede la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e la sospensione del termine di 90 giorni dalla notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione nel processo tributario.

I chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, in merito alla misura in commento, nella recente Circolare n. 10/E del 2020. Nel documento di prassi è precisato che quanto anzidetto, sta significando che, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, è sospeso il termine per la proposizione del ricorso dinanzi alle Commissioni tributarie di primo grado, da parte del contribuente. Quindi, ad esempio, per un atto notificato il 14 febbraio 2020, il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso resta sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020 e riprende a decorrere dal 12 maggio 2020, con conseguente scadenza alla data del 17 giugno 2020 (anziché del 14 aprile 2020). Con riferimento alla sospensione del termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, l’Agenzia a titolo esemplificativo riportano poi il caso in cui il termine per la conclusione del procedimento di mediazione sia iniziato il 21 gennaio 2020.

In questa ipotesi, tale termine poiché rimane sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020, andrà di conseguenza a scadere il 23 giugno 2020 (anziché il 20 aprile 2020). Dalla scadenza di tale termine inizierà poi a decorre il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso, nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo di mediazione o di non perfezionamento dell’accordo medesimo.

Il procedimento di mediazione

Si ricorda che l’istituto della mediazione è previsto d’all’articolo 17- bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione. Il comma 6 dello stesso art. 17-bis stabilisce poi che la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Al riguardo l’Amministrazione finanziaria, nella Circolare menzionata ha tenuto a chiarire che la sospensione di cui all’art. 83 del decreto Cura Italia opera sia con riferimento al termine di 30 giorni (da quello della conclusione del procedimento di mediazione)  entro il quale a pena di inammissibilità il ricorso deve essere depositato innanzi alla Commissione tributaria provinciale, sia con riferimento al termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell’accordo di mediazione raggiunto tra le parti. Secondo le Entrate, infatti, tale ultimo adempimento non solo è necessario ai fini del perfezionamento della mediazione stessa ma si inserisce nello specifico procedimento finalizzato alla definizione totale o parziale della controversia che si considera pendente, in quanto già instaurata con la notifica del ricorso all’Ufficio.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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