L’articolo 83, ai commi 1 e 2 del decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2010) aveva disposto dal 9 marzo al 15 aprile 2020 il rinvio d’ufficio rispettivamente di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (comma 1) con le eccezioni previste dal comma 3 e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (comma 2), e dunque anche per la proposizione dei relativi atti introduttivi, anche qui con le eccezioni previste dal comma 3.
I chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, in merito alla misura in commento, nella recente Circolare n. 10/E del 2020. Nel documento di prassi è precisato che quanto anzidetto, sta significando che, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, è sospeso il termine per la proposizione del ricorso dinanzi alle Commissioni tributarie di primo grado, da parte del contribuente. Quindi, ad esempio, per un atto notificato il 14 febbraio 2020, il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso resta sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020 e riprende a decorrere dal 12 maggio 2020, con conseguente scadenza alla data del 17 giugno 2020 (anziché del 14 aprile 2020). Con riferimento alla sospensione del termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, l’Agenzia a titolo esemplificativo riportano poi il caso in cui il termine per la conclusione del procedimento di mediazione sia iniziato il 21 gennaio 2020.
Il procedimento di mediazione
Si ricorda che l’istituto della mediazione è previsto d’all’articolo 17- bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione. Il comma 6 dello stesso art. 17-bis stabilisce poi che la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Al riguardo l’Amministrazione finanziaria, nella Circolare menzionata ha tenuto a chiarire che la sospensione di cui all’art. 83 del decreto Cura Italia opera sia con riferimento al termine di 30 giorni (da quello della conclusione del procedimento di mediazione) entro il quale a pena di inammissibilità il ricorso deve essere depositato innanzi alla Commissione tributaria provinciale, sia con riferimento al termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell’accordo di mediazione raggiunto tra le parti. Secondo le Entrate, infatti, tale ultimo adempimento non solo è necessario ai fini del perfezionamento della mediazione stessa ma si inserisce nello specifico procedimento finalizzato alla definizione totale o parziale della controversia che si considera pendente, in quanto già instaurata con la notifica del ricorso all’Ufficio.