In fase di conversione in legge del decreto n. 11 del 16 febbraio 2023 trovano spazio alcune novità 110 2023. Ci riferiamo al superbonus. Dalla proroga al 30 settembre 2023 per i lavori fatti sulle villette unifamiliari, ad alcune norma di interpretazione autentiche che spazzano via dubbi e lacune della normativa di riferimento.
Il decreto, ricordiamo, ha stabilito lo stop alla possibilità di optare per la cessione del credito e sconto in fattura nei bonus edilizi. Una decisione andata in vigore il 17 febbraio 2023. Adesso, però in fase di conversione del provvedimento si aggiusta il tiro su alcune diposizioni.
In questa sede vediamo le principali novità per il 110. Novità che, come detto, in alcuni casi, interessano anche gli altri benefici fiscali legati a lavori edili. Ricordiamo anche che la legge di conversione del decreto ha avuto il via libera dalla Camera. E si appresta, entro il 17 aprile 2023, ad avere anche il via libera dal Senato.
Novità 110 2023, la proroga
Tra le principali novità 110 2023 c’è la proroga per le villette unifamiliari. Il superbonus era in scadenza con le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 31 marzo 2023 a condizione che entro il 30 settembre 2022 risultasse raggiunto almeno il 30% dei lavori complessivamente previsti.
Ora il termine del 31 marzo 2023 slitta al 30 settembre 2023. Quindi, il superbonus su villette unifamiliari spetta per spese sostenute entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 30 settembre 2023 a condizione che entro il 30 settembre 2022 risultasse raggiunto almeno il 30% dei lavori complessivamente previsti.
Le banche possono acquistare buoni del tesoro
Tra le novità 110 2023, si autorizzano le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al 110, ad utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a 10 anni.
Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus e già utilizzati in compensazione. Il tutto solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.
Insomma una cessione del credito con i buoni del tesoro per far ripartire le pratiche delle banche.
Altre novità 110 2023
Nella cessione del credito si esclude il concorso di colpa dei cessionari nella violazione. Ciò qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione a propria discolpa.
Tra le novità 110 2023 si stabilisce che:
- eventuali varianti alla CILAS presentate dopo il 16 febbraio 2023 non incidono sulla possibilità di optare ancora per la cessione del credito o sconto in fattura. Stessa cosa dicasi per eventuali varianti alla delibera del condominio.
- l’indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese
- il contribuente può avvalersi della cd. remissione in bonis, con riferimento all’obbligo di presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del sismabonus e del superbonus
- la soglia di 516.000 euro per l’attestazione SOA necessaria per fare lavori da superbonus deve essere calcolata con riferimento a ciascun contratto di appalto.