Conciliazione facoltativa: i motivi che autorizzano il licenziamento
Fino a cinque anni fa la conciliazione era propedeutica al ricorso in tribunale. La Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro) ha cambiato le carte in tavola. Oggi, in caso di controversia individuale, le parti hanno la facoltà di rivolgersi o meno al giudice qualora la vertenza abbia come oggetto
- impugnazione del licenziamento;
- pretesa della retribuzione in sospeso;
- costituzione del rapporto di lavoro;
- violazione del dovere di fedeltà al datore di lavoro;
- risarcimento danni;
- violazione del patto di non concorrenza;
- violazione degli obblighi di sicurezza e di igiene sul posto di lavoro;
- modalità illegittime di ricorso al diritto di sciopero.
Nella domanda per la conciliazione facoltativa presentata alla Segreteria delle Commissioni provinciali, il proponente (sia esso il lavoratore o il datore di lavoro, dovrà indicare:
- generalità delle parti;
- luogo della conciliazione;
- indirizzo per le comunicazioni;
- descrizione dei fatti;
- argomentazioni che li sostengono.
Qualora i dati inseriti siano giudicati insufficienti dai funzionari della DPL, andranno integrati.